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di Maria Brucale*


Ristretti Orizzonti, 6 ottobre 2019

 

Il sette ottobre Strasburgo deciderà sulla ammissibilità della richiesta, formulata dal governo italiano, che sul ricorso "Viola v. Italia" decida la Grande Camera.

Il governo ha, infatti, contestato la pronuncia del 13 giugno scorso con cui, in piena coerenza con la giurisprudenza ormai costante, la prima sezione della Cedu ha ravvisato una violazione dell'art. 3 della convenzione da parte dell'Italia laddove non consente ai condannati all'ergastolo per i reati di cui all'art. 4bis O.P. di aspirare alla libertà se non collaborano utilmente con la giustizia.

Ha chiarito, la Corte, che permane l'importanza e l'utilità della scelta collaborativa da parte della persona detenuta ma che, al contempo, non è legittimo ritenere la stessa unico strumento idoneo a dimostrare l'intervenuta dissociazione del ristretto dal contesto criminale di appartenenza, l'unico mezzo per comprovare il compimento di un percorso di rivisitazione critica del proprio vissuto e di un radicale cambiamento. Ha specificato che la persona in carcere deve potere conoscere a quali condizioni otterrà il rilascio e chiarito che a carico dello Stato esistono obblighi positivi di attivarsi perché ai reclusi siano offerti strumenti rieducativi e risocializzanti.

Sì attende ora il pronunciamento del panel di Giudici sulla ammissibilità ed è, naturalmente, ripartita la macchina della paura, i noti venti di forca, quelli rassicuranti e ottusi che condannano senza conoscere, che alzano barriere anziché costruire ponti, che individuano i cattivi da abbattere e i buoni per bearsene e della Costituzione amano solo il tricolore. Ma cosa accadrà in concreto se la sentenza "Viola" diventerà definitiva e si porrà a guida interna imponendo la vigenza dei principi in essa contenuti?

Nessun timore per le casse dello Stato. Assai raramente Strasburgo concede risarcimenti quando accoglie i ricorsi. Più frequente è che, come accaduto nel caso "Viola", ritenga adeguata soddisfazione per il ricorrente, l'avere riconosciuto la fondatezza delle sue doglianze.

Certo non ci saranno boss mafiosi e terroristi che usciranno dal carcere. Già, perché una persona condannata per mafia o terrorismo non è per sempre un mafioso o un terrorista. Se il carcere ha un senso (e su questo si dovrebbe davvero approfondire una riflessione), dalla reclusione può derivare il distacco del ristretto dal malaffare e la sua restituzione al consesso sociale. Restituzione che non contempla marchi indelebili ma che contiene in sé la cancellazione dell'errore e il diritto all'oblio: ho pagato, il debito è estinto e, dunque, non sono più un debitore.

Ci sarà unicamente la possibilità per magistrati e tribunali di sorveglianza di valutare le richieste di benefici penitenziari formulate da qualunque persona, condannata per qualunque crimine. E la valutazione sarà rigorosa e capillare e si fonderà su una istruttoria approfondita che terrà conto dell'osservazione della condotta in carcere, del tenore di vita del richiedente, dei suoi rapporti con la famiglia e con il contesto di origine e delle informazioni fornite dalle Dda delle Procure competenti per territorio cui sarà demandato di documentare la eventuale permanenza di contatti significanti con le associazioni di appartenenza o l'esistenza di situazioni di pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici.

I giudici di sorveglianza, dunque, non dovranno decretare la morte in carcere del detenuto non collaborante in virtù di un ex ante normativo automatico (art. 4bis O.P.) svilendo la loro funzione a quella di meccanici passacarte, ma potranno, viva Dio, fare i giudici, valutare le persone, i loro percorsi, il loro cammino, il compimento di un recupero che è il senso costituzionale della pena.

E si spera che abbraccino il recupero della loro preziosa funzione anche pretendendo che le informazioni a corredo della presunta pericolosità (una presunzione che si fa via via più labile in rapporto al tempo della partita carcerazione) siano attuali davvero e non si limitino, come troppo spesso accade, a riportare la fotografia in bianco e nero del detenuto al tempo in cui ha commesso il reato.

*Avvocato