sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 16 novembre 2024

Sezioni unite. Determinanti le lesioni o le minacce inflitte alla vittima del reato. Nessuna attenuante per la sottrazione di una catenina d’argento. Per il riconoscimento, nel contesto della rapina, dell’attenuante del danno di particolare tenuità, non è sufficiente che il bene sottratto sia di modesto valore economico. A pesare possono essere anche le conseguenze dannose legate a lesioni alla persona o la minaccia a danno non solo del patrimonio, ma anche dell’integrità fisica e morale della parte offesa. Quanto poi al momento da prendere in considerazione per la valutazione dell’entità del danno è quello della consumazione del reato, la speciale tenuità non può essere invece conseguenza di eventi successivi. Questi i principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite penali della Cassazione nella sentenza 42124 depositata ieri.

La pronuncia è intervenuta sul caso di una rapina di modestissimo valore, a essere sottratta era stata infatti una catenina d’argento, oltre a un telefono cellulare poi restituito. La Corte d’appello aveva confermato la condanna soffermandosi comunque sul valore dei beni che avrebbe impedito il riconoscimento dell’attenuante. Le Sezioni Unite vanno oltre e allargano la riflessione, ricordando che il valore del bene oggetto del reato è solo uno degli elementi che il giudice è chiamato a valutare. Sotto la lente finiscono infatti anche “gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia”.

Il delitto di rapina, sottolineano le Sezioni unite, anche se inserito dal Codice penale tra quelli contro il patrimonio ha di solito una “natura plurioffensiva”, visto che il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti che compromettono la libertà psichica on fisica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto.

La conclusione della tenuità del fatto deve essere allora l’esito di un complessivo giudizio, comprensivo anche delle modalità dell’aggressione nella sfera della vittima del reato, e solo se questo insieme di elementi è stato adeguatamente tenuto in considerazione allora può scattare l’attenuante. Quanto poi alla restituzione del cellulare, le Sezioni Unite ne chiariscono l’irrilevanza. Il momento in cui pesare l’entità del danno, infatti, cristallizzato al momento della commissione del reato.

Deve essere escluso che una lesione possa diventare di speciale tenuità sulla base di eventi successivi, a mano che non sia il legislatore stesso a prevederlo, passaggio che accade per altri istituti. Era stato peraltro lo stesso Tribunale a mettere nero su bianco che le lesioni provocate alla vittima in occasione della rapina erano pluriaggravate, rendendo così di fatto impossibile procedere al riconoscimento dell’attenuante anche se il bene sottratto era di scarso valore.

La sentenza delle Sezioni interviene anche sul piano processuale per declinare le motivazioni di quanto anticipato settimane fa con informazione provvisoria. In merito ai nuovi termini di 40 giorni fissati dalla riforma Cartabia per la comparizione in appello, la data cui fare riferimento per iniziare ad applicare la disposizione, in precedenza rinviata più volte, è il 1° luglio scorso.