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di Guido Camera

Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2025

Non conta che la sospensione dei termini tra un grado di giudizio e l’altro sia stata poi abrogata. E il giudice può sospendere la patente più a lungo di quanto già deciso dal prefetto. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la sospensione della prescrizione tra un grado e l’altro di giudizio introdotta dalla “riforma Orlando” (legge 103/2017), nonostante quest’ultima sia stata abrogata da “Spazzacorrotti” (legge n. 3/2019) e “riforma Cartabia” (legge 134/2021). Inoltre, in materia di guida in stato di ebbrezza, il giudice penale ben può comminare all’imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a quello irrogato dal Prefetto a titolo cautelare. In questo caso avrà diritto alla detrazione del “presofferto”, che dovrà essere effettuata in via esecutiva dal Prefetto medesimo una volta che si sarà formato il giudicato penale. È quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 12550, depositata il 28 marzo.

Prescrizione - La pronuncia è meritevole di segnalazione soprattutto perché dà una delle prime applicazioni al principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni unite (informazione provvisoria n. 19 del 12 dicembre 2024) in materia di individuazione del regime di prescrizione per i fatti avvenuti in un ampio periodo temporale. Il nodo era particolarmente rilevante da sciogliere, perché si era formato un contrasto giurisprudenziale che andava quanto prima risolto, visto che la problematica si stava presentando con frequenza nella valutazione preliminare dei ricorsi per Cassazione, come aveva sottolineato il provvedimento che aveva sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Per comprendere la rilevanza della questione, e le sue ricadute pratiche, è utile ripercorrere i termini della questione. La riforma Orlando aveva previsto la sospensione della prescrizione per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo. Un’ulteriore sospensione dello stesso periodo era prevista dal deposito della motivazione della sentenza di condanna in appello, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. I periodi di sospensione in questione erano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere se la sentenza del grado successivo proscioglieva l’imputato ovvero annullava la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne dichiarava la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del Codice di procedura penale.

Lo Spazzacorrotti ha previsto, per i fatti commessi dopo il 1°gennaio 2020, il congelamento della prescrizione dalla sentenza di primo grado, o decreto di condanna, fino alla data del giudicato. La riforma Cartabia, per assicurare il rispetto della ragionevole durata del processo, ha introdotto l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, pari a due anni per l’appello e a uno per la Cassazione, con una serie di deroghe per i procedimenti più complessi, previste dall’articolo 344-bis del Codice di procedura penale.

La riforma Cartabia, pur abrogando l’articolo 159 del Codice penale (sul quale avevano inciso la riforma Orlando e lo Spazzacorrotti), si è limitata a spiegare che l’improcedibilità si applica ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, senza individuare il regime da applicare per i fatti commessi dall’entrata in vigore della legge 103 (3 agosto 2017).

Le Sezioni unite hanno ora stabilito che il periodo di sospensione previsto dalla riforma Orlando va comunque computato. In attesa delle motivazioni, è ragionevole pensare che sia stata ritenuta esistente una continuità normativa sostanziale tra le modifiche susseguitesi dal 2017. Diversamente, non si comprende come si possano fare convivere gli effetti di una norma sfavorevole per il reo, quale è la sospensione della prescrizione, con la sua formale abrogazione.

Sospensione patente - Oltre a ritenere pacifica la non cumulabilità tra la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva decisa dal giudice, la Cassazione precisa che “non ci sono ragioni che impediscano” al magistrato di decidere per un periodo più lungo di quello fissato in sede prefettizia. In questo la Corte ha tenuto come riferimento la pronuncia 18920/2013.