di Carmelo Minnella
Guida al Diritto, 4 agosto 2018
La Suprema corte aggiunge un ulteriore tassello interpretativo al puzzle della sussumibilità dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato, ove restano ancora incerti i confini tra la corruzione della funzione ex articolo 318 del Cp e la corruzione propria concernente l'atto contrario ai doveri d'ufficio punito dal successivo articolo 319.
La Suprema corte aggiunge un ulteriore tassello interpretativo al già complesso puzzle della sussumibilità dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato, ove restano ancora incerti i confini tra la corruzione della funzione ex articolo 318 del codice penale e la corruzione propria concernente l'atto contrario ai doveri d'ufficio punito dal successivo articolo 319. La linea di confine tra le due fattispecie incriminatrici diventa così sempre più "mobile" e variabile a seconda dell'intensità del patto corruttivo posto in essere, con gravi problemi in termini di tassatività della norma penale e della sua accessibilità e conoscibilità da parte dei consociati, in aperto contrasto con l'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 7 della Cedu.
La sentenza n. 26025 del 2018 si occupa di un caso di corruzione, con profili di estremo interesse sia sul versante sostanziale che su quello processuale, in cui un assessore e un dirigente di un Comune e l'amministratore di una cooperativa venivano condannati in primo grado per corruzione di atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione a fatti verificatisi ante legge n. 190 del 2012 aventi a oggetto l'aggiudicazione di appalto per servizio assistenza sugli scuolabus, a cui l'extraneus forniva una serie di utilità.
La decisione veniva parzialmente riformata in appello, in quanto il dirigente andava assolto, valorizzando il giudicato cautelare, così escludendo il rapporto di funzionalità necessaria delle determinazioni di proroga del servizio di assistenza sull'intesa corruttiva. Per altri due imputati i giudici di seconde cure riqualificavano il fatto nella corruzione della funzione descritta nell'articolo 318 del Cp, espungendo nella ricostruzione del fatto gli atti della procedura di affidamento contestati come illegittimi, ritenendo che l'assessore fosse a "libro paga" dell'imprenditore.
Contrariamente a quanto possa sembrare a primo acchito, la pronuncia n. 26025 del 2018 non si pone in linea di discontinuità con la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, a partire dalla sentenza Bonanno (sezione Sesta, n. 3606 del 2017), in aperto contrasto con la ratio della novella del 2012 e con relativo orientamento che si era formato dopo la legge n. 190 del 2012, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'articolo 318 del Cp) lo "stabile" asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.
Essa rimane a metà strada in quanto parla di vendita della funzione "non stabile" (anche se non si comprende la differenza visto che lo stare a libro paga sembra evocare uno stabile mercimonio), la cui area di punibilità viene ricondotta (salvo le ipotesi in cui possa essere individuato un "determinato" atto contrario ai doveri d'ufficio) sotto l'ombrello dell'articolo 318 del Cp e non in quello dell'articolo 319 del Cp.
Si tratta quindi di un parziale ritorno al passato, senza sconfessare, almeno per obiter dictum (avendolo citato in un passaggio, senza contraddirlo) il recente orientamento qualora oggetto del patto corruttivo sia la stessa funzione che viene "interamente" asservita agli interessi del privato. Il risultato finale è che la linea di confine tra le due fattispecie incriminatrici diventa sempre più incerta e variabile a seconda dell'intensità del patto corruttivo posto in essere, con possibili tensioni con il principio di tassatività della norma penale e della sua accessibilità e conoscibilità da parte dei consociati.
La novella del 2012 - Anche per ridurre i notevoli margini di indeterminatezza di tali confini, ed eliminare zone grigie di mancata punibilità di certe aree di corruzione, la legge n. 190 del 2012 ha riformulato il delitto di corruzione impropria (legato cioè ad atto conforme ai doveri d'ufficio), sanzionando la condotta del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro a altra utilità o ne accetta la promessa". Tale figura criminosa - come riconosciuto da coloro che hanno riscritto l'articolo 318 del Cp - è in grado di offrire copertura normativa sia alle ipotesi di corruzione impropria sia ai casi di corruzione per l'esercizio della funzione in cui non è individuabile un accordo avente a oggetto la "compravendita" dell'esercizio della stessa funzione del pubblico agente senza riferimento dunque a uno specifico atto. In tal modo si prende atto del processo di "smaterializzazione" dell'elemento dell'atto d'ufficio, nel quadro di una ridefinizione degli ambiti di applicazione delle vigenti figure di corruzione (Severino).









