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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2026

Per la Corte è illegittimo il rifiuto dei benefici prima delle nuove norme. Viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo l’applicazione retroattiva e “imprevedibile” del regime restrittivo dell’ergastolo ostativo, previsto dall’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) a condannati per delitti commessi prima dell’entrata in vigore di questa disciplina penitenziaria, introdotta nel 1991 e poi riformata nel 2022. Lo hanno stabilito i giudici di Strasburgo con la sentenza “Asciutto e altri c. Italia” depositata il 3 settembre, che ha chiuso la vicenda di quattro cittadini italiani condannati all’ergastolo per reati di mafia e altri gravi delitti, i quali avevano presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) lamentando che, a causa dell’applicazione dell’articolo 4-bis, le loro pene risultavano “irriducibili”, senza cioè possibilità di libertà condizionale o benefici penitenziari, in violazione degli articoli 3 e 7 della Convenzione. 

L’articolo 4-bis, introdotto nel 1991 e modificato nel 1992, prevede che i condannati per reati di mafia, terrorismo e altri gravi delitti possano accedere a benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia. In assenza di collaborazione, la pena resta ostativa, cioè senza possibilità di accesso a misure alternative. Nel tempo, la norma è stata oggetto di numerose modifiche. Anche a seguito di sentenze della Corte costituzionale (sentenza 253 del 2019) e della stessa Cedu (sentenza “Marcello Viola c. Italia” del 2019), l’Italia ha introdotto il decreto legge 162 del 2022 che, trasformando da assoluta a relativa la presunzione di incompatibilità dei condannati ostativi con qualunque beneficio esterno al carcere, consente ora, anche a questi ultimi, a determinate condizioni, di fruire dei benefici penitenziari (permessi premio e misure alternative) anche se non collaboranti.

In questi casi, tuttavia, per accedere alla liberazione condizionale è necessario avere espiato almeno 30 anni di detenzione. Nel caso esaminato dalla Cedu, ai ricorrenti, tutti condannati per gravi delitti commessi tra gli anni 80 e 90, erano state respinte le richieste di benefici penitenziari in quanto non collaboranti, anche per i reati commessi prima dell’entrata in vigore delle norme ostative, che i giudici di sorveglianza avevano comunque applicato anche in assenza della formale contestazione dell’aggravante del “metodo mafioso”, desumendo la natura mafiosa dei reati in base alla motivazione delle sentenze di condanna.

La Corte europea ha ribadito che la pena dell’ergastolo è compatibile con la Convenzione solo se esiste una reale prospettiva di liberazione e un meccanismo di revisione effettivo. Nel caso dei ricorrenti, fino alla riforma del 2022, la pena era di fatto “irriducibile”, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Solo con il decreto legge 162 del 2022 - ha riconosciuto la Corte - l’ordinamento italiano offre una reale prospettiva di revisione della pena e di accesso alla liberazione condizionale, pur rilevando che il termine di 30 anni potrebbe, in alcuni casi, risultare eccessivo rispetto agli standard europei (che raccomandano la revisione dopo 25 anni).

La violazione è stata dunque accertata solo per il periodo detentivo trascorso fino all’entrata in vigore del decreto legge 162 del 2022. Con riferimento al contrasto con l’articolo 7 della Cedu, i ricorrenti lamentavano l’applicazione retroattiva della disciplina ostativa e a condanne per delitti non formalmente aggravati da “metodo mafioso”, così che la pena, originariamente “riducibile”, è stata commutata, per effetto di questa interpretazione dei giudici italiani, in una pena in concreto più grave e “irriducibile”, così modificando la natura della pena in modo imprevedibile e retroattivo, in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.

La sentenza, accertando la violazione della Convenzione solo per il periodo anteriore alla riforma del 2022, certifica quindi l’attuale rispondenza alla Cedu della normativa italiana sui reati ostativi. Per il passato, si apre invece la strada ai ricorsi di quanti si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti e possano quindi lamentare, per il periodo precedente il decreto legge 162 del 2022, analoghe violazioni sotto il profilo degli articoli 3 e 7 della Cedu.