di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2025
I condannati per reati ostativi possono essere esclusi dall’accesso alle pene sostitutive, ma l’esecuzione delle pene detentive deve rispettare i principi di rieducazione e umanità imposti dalla Costituzione. La Consulta, con la sentenza i39, salvala riforma Cartabia che nega l’applicazione delle misure alternative al carcere ai condannati per i cosiddetti reati ostativi previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Per il giudice delle leggi, rientra nella discrezionalità del legislatore sbarrare l’accesso al “beneficio” agli autori di una serie di reati, che vanno dall’associazione di tipo mafioso, alla violenza sessuale.
Un semaforo rosso che la Corte costituzionale non considera in contrasto con la Carta, affermando però che il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”. A invocare l’intervento della Consulta era stata la Corte d’Appello di Firenze, secondo la quale la preclusione entrerebbe in rotta di collisione con il principio di uguaglianza e con quello relativo alla funzione rieducativa della pena. Inoltre, sempre secondo il giudice remittente, il legislatore delegato avrebbe violato il criterio di delega, negando al giudice il potere di individuare, nei singoli casi, la pena più adatta ad assicurare la rieducazione e la prevenzione dal rischio recidiva. Un potere discrezionale cancellato.
Secondo la Consulta, però, il legislatore delegato non è andato oltre la sua discrezionalità, considerando gli accertamenti non in linea con gli obiettivi della riforma di semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo penale. La norma non è poi in contrasto con il principio di uguaglianza. Il legislatore può, infatti, negare le pene alternative per tutti i reati ostativi, in genere di significativa gravità e di particolare allarme sociale. Non è poi violato neppure il principio della finalità rieducativa che, accanto al reinserimento sociale, garantisce anche la tutela della società contro la residua pericolosità del condannato.
Finalità che può giustificare l’esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di cui non sia più giudicato socialmente pericoloso. Per il giudice delle leggi è comunque sempre necessario i condannati per questi reati, scontino una pena detentiva “in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo”. Condizioni non sempre assicurate, oggi, nelle carceri italiane in cui il sovraffollamento “rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena”.











