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di Michele Damiani

Italia Oggi, 10 ottobre 2022

Il decreto di attuazione mette al centro la persona: tutele rafforzate per vittime e imputati. Processo penale a misura d’uomo. “Tutta la riforma vuole mettere la persona al centro: c’è la vittima, c’è l’autore del reato, ma c’è sempre la persona. Chi ha commesso i reati avrà la sua punizione, ma abbiamo preso atto di un bisogno di superare gli effetti dei reati, le lacerazioni che lasciano certe ferite”: così la guardasigilli Marta Cartabia spiega il decreto legislativo che dà attuazione alla legge delega 134/21. Insomma: per l’imputato non c’è solo la prospettiva del carcere, ma anche l’opportunità della messa alla prova e in certi casi l’ipotesi dei lavori di pubblica utilità.

Ma la vera novità è la giustizia riparativa: un procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se lo vogliono, alla risoluzione delle questioni sorte con l’illecito con l’aiuto di un terzo imparziale, il mediatore un percorso che può giungere a un esito di ristoro, materiale o simbolico, che &ldquoricostituisce il rapporto tra le persone coinvolte e l’intera comunità&rdquo. Centri per la giustizia riparativa sono previsti in ogni Corte d’appello dopo la dichiarazione di Venezia dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.

Ragionevole durata. La tutela per gli imputati e per le persone offese passa soprattutto per processi meno lunghi: l’obiettivo stabilito con il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, è ridurre del 25% entro giugno 2026 la durata media dei processi penali rispetto al 2019. Come? Arrivano notifiche telematiche e trasmissione digitale dei fascicoli per accorciare i tempi di attraversamento tra le fasi del giudizio.

Rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari in funzione dei reati per i quali si procede: un meccanismo di discovery degli atti evita la stasi del fascicolo, tutelando però il segreto investigativo. La mera iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato non determina effetti dannosi sul piano civile e amministrativo. Ma il giudice per le indagini preliminari può ordinare al pubblico ministero di provvedere se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta a modello 21. Attenzione, però: la parte può ottenere la retrodatazione se il ritardo nell’iscrizione risulta ingiustificato e inequivocabile.

Valorizzati i riti alternativi: patteggiamento, rito abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato. Patteggiamento per confisca facoltativa e pene accessorie, estesa l’area del decreto penale.

All’udienza preliminare il giudice pronuncia il non luogo a procedere se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio. Appello inammissibile se i motivi non sono specifici. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive fino a tre anni.

Minore punibilità. La sospensione del procedimento con messa alla prova è estesa ai reati sanzionati con pena entro sei anni: la proposta all’indagato/imputato può arrivare dal pm.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Ma diventa rilevante anche la condotta successiva al reato. E sono esclusi delitti gravi come violenza sessuale, stalking e tutti i reati di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul. Restano fuori anche spaccio di droga, corruzione, i reati pesanti contro la pubblica amministrazione e l’incendio boschivo.

Ampliata la procedibilità a querela per reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire risarcimento del danno, riparazione dell’offesa e definizione anticipata dei procedimenti. Serve la denuncia della parte offesa per i reati di disturbo o di molestia alle persone.

Rischia grosso, poi, chi non onora la pena pecuniaria: può scattare la conversione in misure che limitano la libertà personale. E ciò per rendere effettive le sanzioni: oggi la mancata riscossione costa allo Stato 2 miliardi di euro in un anno, secondo dati del casellario giudiziale.

Scatta, in particolare, un giorno di semilibertà per ogni 250 euro, o frazione, di pena pecuniaria non corrisposta. La semilibertà non può avere durata superiore a quattro anni per la multa e a due anni per l’ammenda. Se il condannato è insolvibile, la pena pecuniaria si trasforma in lavoro di pubblica utilità o in detenzione domiciliare sostitutiva.

Addio sospesi. Il decreto legislativo affronta il problema dei &ldquoliberi sospesi&rdquo, i condannati a pene inferiori ai quattro anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere ma che scontano soltanto dopo anni la pena disposta dai tribunali di sorveglianza. Per rendere tempestive ed effettive le condanne è il giudice della cognizione ad applicare subito le nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà. Il tutto all’esito di un’udienza di sentencing, sul modello anglosassone. Sale da due a quattro anni il limite massimo di pena sostituibile. Soppresse le misure della semidetenzione e della libertà controllata. Sì a semilibertà e detenzione domiciliare al posto del carcere entro il limite di quattro anni, lavoro di pubblica utilità entro il tetto di tre.

Innalzata da sei mesi a un anno la soglia della pena detentiva che può essere rimpiazzata dalla pena pecuniaria. Introdotta l’opposizione al decreto di perquisizione: è il rimedio esperibile dall’indagato o dalla persona interessata nei cui confronti si ritiene sia stato disposto o eseguito un provvedimento illegittimo.

Scatta il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per decidere sulla competenza territoriale. Deve essere adottato entro il 31 dicembre 2023 un decreto del ministro della giustizia per definire le regole tecniche di depositi, comunicazioni e notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale.