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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 2 giugno 2023

Il processo penale pendente all’entrata in vigore della riforma prosegue anche se il reato è divenuto procedibile a querela con la legge Cartabia. E ciò perché due delle persone offese, e dunque danneggiate dal reato, si sono costituite parte civile in giudizio, mentre la sussistenza della volontà di punizione dell’autore dell’illecito non richiede formule particolari ma può essere anche riconosciuta dal giudice in atti che pure non ne contengono la manifestazione esplicita. Così la Cassazione nella sentenza 19971/23, III sez. pen. dell’11 maggio.

Accolto il ricorso proposto dal titolare di un bar romagnolo tratto a giudizio per gli schiamazzi della clientela e i rumori delle apparecchiature: una delle imputazioni cade e per le altre la parola torna al tribunale per il trattamento sanzionatorio (l’imprenditore ha già ottenuto la sospensione condizionale). Non c’è dubbio che la nuova procedibilità a querela sia una norma più favorevole all’imputato e si applichi dunque ai giudizi in corso, compresi quelli di legittimità.

A questo punto il giudizio si sarebbe dovuto sospendere per consentire all’interessato di presentare la querela entro i tre mesi concessi dall’entrata in vigore della riforma, avvenuta il 30 dicembre scorso: diversamente al giudice non resterebbe che prosciogliere subito l’imputato per mancanza della condizione di procedibilità. Ma la “scelta non è ineludibile”, almeno nel nostro caso, benché manchi una formale querela: anche la semplice riserva di costituirsi parte civile denota la volontà di punizione della persona offesa. L’aver inserito la contravvenzione di disturbo alla quiete pubblica fra i reati procedibili a querela, tuttavia, creerà “problemi applicativi”: l’illecito si configura quando in astratto coinvolge un numero interminato di persone, mentre è ristabilita la procedibilità d’ufficio quando il reato è “commesso nei confronti di una persona incapace per età e infermità”. Ed è davvero difficile stabilire se fra i potenziali danneggiati vi sono soggetti che appartengono alla categoria “protetta” quando risulta presentata una denuncia che non ha le caratteristiche della querela. Atti trasmessi al giudice del rinvio.