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di Francesco Machina Grifeo


Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2021

 

Per la Consulta, sentenza 14/2021, la maggior tutela è ragionevole e regolata in modo da non ledere i diritti dell'imputato. È legittima la previsione di legge che dispone l'ascolto anticipato del minore testimone di reati sessuali in quanto soggetto fragile da non esporre allo stress del dibattimento. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 14/2021 dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 392, comma 1-bis, del Cpp, sollevata dal Gip del Tribunale di Macerata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione.

"L'aver in linea di principio presuntivamente equiparato - si legge nella decisione - quanto all'anticipazione dell'assunzione testimoniale, il minorenne vittima del reato al minorenne mero testimone risponde infatti ad una scelta che non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali anche in materia penale, con la conseguenza che essa non può essere ritenuta manifestamente irragionevole".

L'assunzione anticipata della testimonianza del minorenne, attraverso il ricorso all'incidente probatorio speciale, spiega la Consulta, deve essere in primo luogo ricondotta al rilievo costituzionale da attribuirsi ad "esigenze di salvaguardia della personalità del minore", che nella norma censurata si traducono in una presunzione di indifferibilità o di non ripetibilità del relativo contributo testimoniale, rivolta in prima battuta a preservare il minore "dagli effetti negativi che la prestazione dell'ufficio di testimone può produrre in rapporto alla [sua] peculiare condizione", mediante la sua sottrazione, in linea di principio, allo strepitus fori e la previsione di una sua rapida fuoriuscita dal circuito processuale.

La seconda e concorrente finalità è invece di natura endoprocessuale ed è connessa alla circostanza che l'anticipazione della testimonianza alla sede incidentale, tanto più laddove si proceda per reati attinenti alla sfera sessuale, è rivolta anche a garantire la genuinità della formazione della prova, atteso che la assunzione di essa in un momento quanto più prossimo alla commissione del fatto costituisce anche una garanzia per l'imputato, perché lo tutela dal rischio di deperimento dell'apporto cognitivo che contrassegna, in particolare, il mantenimento del ricordo del minore.

Inoltre, spiega la Corte, "l'eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del minore e, più in generale, del soggetto vulnerabile sono disciplinate ... in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini". L'articolo 398, comma 5-bis, secondo periodo, Cpp prevede infatti che "[l]e dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva". Una previsione che "si pone a presidio dei diritti del soggetto indagato, perché scongiura l'eventualità che i contenuti della testimonianza assunta in sede incidentale nelle forme dell'audizione protetta vengano documentati, in vista del loro utilizzo in dibattimento, nelle ordinarie forme solamente scritte".

Del resto, al giudice spetta un ampio margine di flessibilità nel definire modalità di escussione del testimone minorenne tale da assicurare un bilanciamento tra l'esigenza di preservare la libertà e la dignità di quest'ultimo e le garanzie difensive dell'imputato. Si va dalla possibilità di impiegare un contraddittorio pieno, con facoltà per il Pm e per il difensore di porre domande dirette, alle forme contrassegnate da un grado via via crescente di protezione. Così, ove il giudice ritenga che né la condizione personale del minorenne mero testimone chiamato a deporre, né la delicatezza o scabrosità del suo contributo testimoniale giustifichino forme di audizione protetta, tali da comprimere legittime esigenze di contraddittorio, "potrà pur sempre evitare che l'escussione avvenga nelle forme protette, ripristinando così il contraddittorio pieno con l'indagato".