di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2022
È illegittima la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto - disciplinata dall’articolo 131 - bis del Codice penale - in favore di chi si sia reso responsabile di lesioni stradali gravi, se la sentenza non fa alcun riferimento all’entità del danno causato alla persona offesa, al grado della colpa e al pericolo derivato dalla condotta rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, valorizzando invece solo comportamenti successivi al reato, come la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno.
Lo ha stabilito la sentenza 20038/22 della Cassazione, depositata lo scorso 23 maggio. La pronuncia ha annullato la sentenza della Corte d’appello che aveva concesso il beneficio al conducente di un’auto che aveva provocato un incidente stradale, coinvolgendo altri quattro veicoli e causando alla persona che aveva riportato lesioni più severe una malattia durata, in concreto, oltre 90 giorni.
La decisione si pone in un solco giurisprudenziale che ha definito con chiarezza i confini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto ai reati stradali. L’istituto La particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal decreto legislativo 28/2015, esclude la punibilità dell’autore di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva. I presupposti della particolare tenuità sono l’esiguità del danno o del pericolo; il comportamento deve inoltre risultare non abituale. La peculiarità è che non estingue il reato, ma lo rende non punibile: tanto è che il beneficio non può essere applicato retroattivamente e i provvedimenti, anche di archiviazione (sentenza 38954/2019), che lo riconoscono risultano iscritti per dieci anni nel casellario a uso del circuito giudiziario.
Pertanto, la Cassazione ha chiarito che il proscioglimento per prescrizione del reato, o remissione di querela, sono formule più favorevoli dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: i primi cancellano il reato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale (sentenza 43700/2021). Per questo, la Cassazione ha stabilito che la concessione della non punibilità non esclude l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della strada, che vengono comminate dal Prefetto dopo che il giudice penale abbia applicato il beneficio (sentenza 13681/2016).
Per i loro limiti edittali, quasi tutt’i reati stradali - non solo contravvenzionali, ma anche contro la persona - possono rientrare nel beneficio. Ciò anche perché, ai fini della determinazione della pena per cui può scattare la non punibilità, si computano le circostanze a effetto speciale, tra le quali rientra il concorso di cause, cioè un’attenuante speciale introdotta dalla legge 41/2016 sull’omicidio stradale, che diminuisce la pena fino alla metà per incidenti con morti o feriti.
Sulla carta, rimane perciò fuori dall’applicabilità dell’articolo 131-bis solo l’omicidio stradale aggravato. Tuttavia, la giurisprudenza ha ristretto in modo significativo il campo d’azione della norma, circoscrivendone l’operatività ai casi in Sui l’offesa sia oggettivamente esigua e la condotta di guida dell’autore del reato sia riconducibile a banali disattenzioni, sintomatiche di colpa lieve. In questo contesto, la Cassazione ha in genere escluso la rilevanza delle condotte seguenti all’incidente stradale, spiegando come la legge stabilisca che la valutazione del giudice deve concentrarsi sulle modalità della condotta, sul grado della colpevolezza da esse desumibile e sull’entità del danno o del pericolo (sentenza 660/2019).
Pertanto, solo le lesioni di poco superiori a 40 giorni di prognosi sono state in concreto ritenute idonee per la concessione della non punibilità, sempre se accompagnate dal risarcimento integrale del danno e da condotte di guida non pericolose, ma frutto di occasionali, e banali, disattenzioni. Viceversa, è stato ritenuto legittimo il diniego del beneficio per la mancata copertura assicurativa del veicolo, visto che diminuisce la possibilità di un rapido risarcimento della vittima (sentenza 10481/2022).










