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di Giampaolo Piagnerelli


Il Sole 24 Ore, 10 gennaio 2020

 

Sussiste reato paesaggistico anche quando il bene non ha subito modifiche estetiche ma interventi sulla cubatura. La Cassazione penale, infatti, con la sentenza n. 370 depositata il 9 gennaio ha precisato che rientrano nella nozione di abuso al paesaggio anche tutte quelle opere non autorizzate eseguite all'interno dell'edificio, in quanto anche in questo caso si determina un'alterazione dell'originario assetto dei luoghi di valutazione in sede penale.

L'autorità comunale - Pertanto, per i giudici della Suprema corte, è necessario ottenere il permesso a costruire anche per realizzare immobili in tutto o in parte interrati, trattandosi di lavori per i quali l'autorità comunale deve svolgere il suo controllo diretto ad assicurare sia l'ordinato sviluppo dell'aggregato urbano, sia il rispetto delle norme urbanistiche e anche l'osservanza delle regole tecniche di costruzione prescritte dalla legge. È interessante la precisazione della sentenza che esamina la serie di lavori di diversa entità eseguiti sull'immobile. E quindi i singoli lavori effettuati e per i quali si incorrerebbe in una sanzione meno grave devono essere considerati nel loro insieme, quindi senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.

Conclusioni - Per concludere - si legge nella sentenza - il Legislatore, anche per allargare i confini degli illeciti contro il paesaggio, ha esteso nel tempo la nozione di reato paesistico fino ad arrivare all'articolo 131 del Dlgs 63/2008 secondo cui per paesaggio si deve intendere il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro destinazioni.