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di Anna Grandori*

Corriere della Sera, 18 febbraio 2026

Dovremo esprimerci su un tema fondamentale, ma il principale elemento mancante riguarda la conoscenza: in particolare le possibili implicazioni negative dei cambiamenti prospettati. Nel prossimo referendum sulla giustizia, ci troveremo ad esprimerci su un problema di progettazione organizzativa, che riguarda funzioni, carriere, e sistemi di valutazione. Già questo è difficile; in più, nel dibattito sembrano mancare alcuni argomenti che dovrebbero rilevare nella scelta. Il tema è affrontato soprattutto ragionando di “potere” - equilibrio tra poteri, chi ha potere di giudicare; e di “parti” - “parti” di difesa e accusa, “terza parte” giudicante.

Senza negare la rilevanza di queste lenti interpretative di per sé (semmai ci possono essere riserve sul modo in cui sono usate, alcune delle quali menzionate nel seguito), il principale elemento mancante riguarda la conoscenza: in particolare le possibili implicazioni negative dei cambiamenti prospettati per il principio einaudiano del “conoscere per deliberare”, cioè per la qualità dei processi decisionali che sulla conoscenza si basano.

La distinzione tra magistrati “requirenti” e “giudicanti” infatti, come dice il nome stesso, non è una distinzione tra una parte in causa e una arbitrale, bensì tra fasi di un processo decisionale: una fase di ricerca e inchiesta, e una fase di scelta e giudizio che si basa sulle informazioni fornite. E come in tutte le decisioni la parte di ricerca, e la completezza delle informazioni è essenziale per la qualità delle decisioni e la riduzione degli errori. Dunque niente è meno desiderabile di attività di ricerca “di parte” o distorte in qualsivoglia modo.

Per questo è importante che l’attività istruttoria sia, come infatti è attualmente previsto dalla Costituzione (Art. 97), esercitata da un pubblico ufficiale, in quanto tale tenuto all’”imparzialità”. Dunque, il “pubblico ministero” non è e non dovrebbe essere un accusatore d’ufficio, e sarebbe tenuto a cercare informazioni tanto favorevoli quanto sfavorevoli a chi si trova imputato. La “terzietà” che va difesa dunque non è solo quella del giudice, ma anche quella dell’inquirente. Per il cittadino, inoltre, un processo in cui, oltre a una parte che lo difende, ci sono due attori imparziali, giudice e PM, è ovviamente più garantista di un processo in cui ce ne sia uno solo. Un dibattimento non è come una partita di calcio, con due parti e un arbitro; anche perché ogni giudizio di una qualche complessità, come quella di un giudice, non inplica solo bilanciamento di istanze e interessi, ma anche attribuzione di “pesi” all’”evidenza” che sostiene diverse ipotesi (e qui stiamo scomodando la “weigthed evidence” di Knight, uno dei padri Nobel prized dell’economia e della teoria delle decisioni). Inoltre, se attività “requirenti” e “giudicanti” rappresentano fasi di un processo decisionale, esse sono altamente interdipendenti; cioè per decidere bene è necessario che ognuna sia il più possibile informata sulle attività dell’altra. 

Ora, il principio forse più basilare della progettazione organizzativa prescrive di unire il più possibile, non certo di separare, attività altamente interdipendenti. Il più possibile significa che certamente vi sono anche altri criteri da tener presente, con cui è possibile dover effettuare trade-offs: per esempio la necessità di specializzazioni diverse nella conduzione delle attività, o i potenziali conflitti d’interesse nella valuatazione delle prestazioni. Quest’ultimo argomento tende a essere menzionato nel dibattito sulla riforma come singolarmente sufficiente a optare per una separazione in cui PM e giudice “si parlino il meno possibile”, ma non lo è. Innanzitutto perché funzione, valutazione e carriera sono tre cose diverse, e “separare” una di esse non implica separare necessariamente anche le altre. Il punto focale della riforma, in effetti, non è nemmeno la separazione delle carriere proper - la possibilità di assumere l’altro ruolo, che riguarda una percentuale minima di magistrati, anche per ragioni di specializzazione - ma la separazione delle funzioni di valutazione delle prestazioni su cui si basano le promozioni.

E se a questo riguardo un criterio (nel caso il potenziale conflitto d’interesse) confligge con altri criteri, si può ricorrere ad altre soluzioni, per esempio la spersonalizzazione della valutazione e il suo affidamento a procedure trasparenti e oggettive: cioè anziché focalizzarsi su chi valuta, codificare il come, il metodo, i criteri.

E qui arriviamo all’ultimo punto: i processi di valutazione che si pensa dovrebbero accompagnare o essere permessi dalla riforma. Si sentono banalità semplificatorie del tipo “chi sbaglia deve pagare”, o “il magistrato inadeguato deve essere colpito nella carriera”. Il (vecchio e noto) problema al riguardo, che pare valer la pena richiamare, è come si valuta: in qualunque attività ad alto contenuto di conoscenza, che affronta problemi la cui soluzione non è certa, come un medico, un professore, o appunto un magistrato, ciò che si può valutare è la correttezza del metodo seguito, e non già il numero di esiti o risultati positivi o negativi (o ritenuti tali: dobbiamo ricorrere all’autorevolezza di Popper per ricordare che la conoscenza è fallibile e non esiste un mondo a zero errori di giudizio?). In altri termini, per ridurre le distorsioni nella valutazione è più potente ed efficace ridurre la discrezionalità dei valutatori, legandola a procedimenti trasparenti ed equi, piuttosto che ampliarla.

Gli argomenti qui forniti, ispirati al criterio della qualità delle decisioni giudiziarie, sono contrari alla direzione intrapresa di “separazione” tra magistrati requirenti e giudicanti, nonché di ampliamento anziché di riduzione della discrezionalità valutativa, attribuita a nuovi istituendi organi di controllo. E sono ancor più contrari a molti degli argomenti portati a sostegno della stessa, cioè alle motivazioni e finalità che dichiaratamente si vorrebbero perseguire attraverso la riforma.

Infine, inoltre, se ci viene chiesto di esprimerci su una materia così composita mettendo diversi provvedimenti tutti insieme, la presenza di alcuni aspetti negativi o persino pericolosi non può che portare a esprimersi negativamente (ci ricorda qualcosa?), anche se alcuni ingredienti potrebbero essere difendibili o positivi. Per esempio, il sorteggio, se operato tra elementi qualificati e con urne sufficientemente ampie, potrebbe essere tra questi - è meccanismo variamente impiegato nella storia, a partire dai primi esperimenti di governo democratico nella Grecia Antica, e attualmente per esempio nella composizione delle commissioni giudicatrici dei professori universitari; e potrebbe forse anche bastare, nonché essere limitato a funzioni di valutazione delle carriere, se il problema fosse davvero solo comporre organi di governo riducendo logiche di parte e cordate in quelle funzioni.

*Ordinario di Organizzazione Aziendale Università Bocconi