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di Giuseppe Amato

 

Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2019

 

Cassazione – Sezione III penale - Sentenza 12 aprile 2019 n. 16056. In tema di esigenze cautelari è previsto che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16056/2019.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.

Si tratta di affermazione ampiamente convincente in tema di ricostruzione del pericolo di recidiva, alla luce del novum normativo di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47, laddove si richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. In effetti, secondo la lettura più corretta, "l'attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (efficacemente, sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso; nonché, autorevolmente, sezioni Unite, 28 aprile 2016, Lovisi).

Detto altrimenti, deve riconoscersi un significato innovativo nelle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, attribuendosi un diverso significato ai parametri della "concretezza" e della "attualità" delle esigenze di cautela.

Con la conseguenza che, per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere gravi reati (in ciò consistendo la "concretezza" del rischio di recidiva), ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà.

Pertanto, il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: "se si presenta l'occasione sicuramente o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini/imputata reitererà il delitto», ma dovrà seguire la seguente, diversa impostazione: "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere» (cfr. sezione III, 19 maggio 2015, Sancimino).

In altri termini, se la concretezza significa esistenza di elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla cui base possa argomentarsi il rischio cautelare, il requisito dell'attualità impone un ulteriore sforzo motivazionale, risultando necessario che il rischio cautelare si basi su riconosciute "occasioni prossime favorevoli», accreditanti, per quanto interessa, il rischio della reiterazione del reato.

Qui la Corte opportunamente precisa che l'apprezzamento - nei termini suesposti - del parametro della "attualità" del rischio di recidiva può essere effettuato (e non potrebbe essere altrimenti) anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale (cfr. in termini sezione IV, 23 maggio 2018, Storlazzi, nonché sezione IV, 5 giugno 2018, Fall Baye, dove si è precisato consegue che il giudizio sull'"attualità" non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere - che esula dalle facoltà del giudice - ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato - valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede-, sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo, tale da indurre a ritenere "probabile" una ricaduta nel delitto "prossima", anche se non specificamente individuata).