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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2024

La relazione al Parlamento sull’attuazione della riforma Cartabia in materia di pene pecuniarie consente - pur alla luce della necessariamente limitata serie storica dei dati resi disponibili dalla rilevazione statistica - di abbozzare alcune prime osservazioni. Anzitutto, il trend in rapida ascesa del totale delle condanne a pena sostitutiva pare confermare le potenzialità applicative delle nuove sanzioni introdotte dal 3o dicembre 2022 e, in prospettiva, la loro efficacia anche sul versante deflattivo del carico processuale dei tribunali, mentre aumenterà specularmente quello gravante sugli uffici di sorveglianza, incaricati della gestione di un numero sempre maggiore di esecuzioni.

Il rischio, se non si provvederà a un deciso irrobustimento degli organici di magistrati e cancellieri, è che la sorveglianza non riesca a gestire efficacemente le dinamiche esecutive delle nuove pene. Dal punto di vista statistico, queste ultime sembrano allinearsi secondo una prevedibile scala che privilegia l’applicazione prioritaria delle misure meno incidenti sulla libertà personale: la pena sostitutiva più frequentemente applicata resta quindi quella pecuniaria, seguita dal lavoro di pubblica utilità (che può contare su una più consolidata presenza nell’ordinamento penale), quindi la detenzione domiciliare, mentre resta del tutto residuale e sostanzialmente disapplicato il ricorso alla semilibertà sostitutiva.

È ancora molto difficile intravedere delle linee di tendenza consolidate, tuttavia è prevedibile che la panoplia sanzionatoria introdotta dal decreto legislativo 150/2022 nella prassi operativa si concentrerà sul lavoro di pubblica utilità e sulla pena pecuniaria. La semilibertà sconta infatti la scarsa appetibilità, trattandosi di modalità punitiva che implica il contatto con l’istituzione carceraria e assumerà sempre più la funzione di alternativa gradata, in sede di eventuale conversione di altra pena sostitutiva, rispetto alla soluzione carceraria.

Mentre le potenzialità espansive della detenzione domiciliare appaiono incerte, per le problematiche connesse alla scarsa disponibilità di soluzioni abitative idonee da parte di molti condannati, appartenenti a fasce sociali marginali o recentemente immigrati e privi di rete sul territorio. In questa prospettiva, le ancora troppo limitate iniziative - già in parte abbozzate nel decreto “carcere sicuro” 92/2024 - volte a implementare i progetti di housing e di collocamento comunitario di persone condannate potrebbero costituire un importante volano per il decollo della pena domiciliare.