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di Anna Marino

Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2026

La mancata comparizione del querelante, chiarisce la Corte con sentenza 10260 del 2026, può assumere valore dismissivo solo se esprime in modo univoco la volontà di non insistere nella pretesa punitiva. La mancata comparizione del querelante non produce effetti automatici quando il contesto processuale lascia emergere un dubbio serio sulla volontà abdicativa. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza 10260 del 2026, chiarisce che per la remissione tacita in caso di assenza all’udienza serve univocità, e rispetto alla riforma Cartabia (modifica dell’art. 142 disp. att. cpp) precisa che la nuova disciplina sulla mancata comparizione del querelante non consente automatismi e impone comunque al giudice di verificare la reale volontà di remissione in presenza di elementi dubbi. L’assenza del querelante infatti non basta, da sola, a far ritenere rimessa la querela.

Occorre che il comportamento sia inequivoco, senza giustificato motivo e incompatibile con la volontà di proseguire. Se emergono disguidi o circostanze ambigue, il giudice deve accertare la volontà effettiva. In questo senso la decisione si pone in linea con un precedente della Quinta Sezione del 2023, già orientato a escludere letture meramente formali della condotta processuale. Il punto fermo ribadito è che la remissione tacita richiede pur sempre un comportamento concludente e univoco.

La vicenda - Il Giudice di Pace aveva dichiarato l’improcedibilità per remissione tacita della querela ritenendo sufficiente la mancata presenza in aula della persona offesa. Il ricorso ha contestato questa conclusione, sostenendo che la persona offesa si era comunque presentata presso l’ufficio giudiziario. Dagli atti risultava infatti che essa fosse presente già prima dell’inizio dell’udienza, in Tribunale fin dalle 8.45. Al momento della chiamata, tuttavia, non si trovava all’interno dell’aula, ma fuori dall’aula per un probabile disguido. Pochi minuti dopo, il giudice aveva avuto diretta percezione della sua presenza fuori dall’aula, avendo il querelante segnalato la propria presenza al giudice stesso. Il dato processuale, quindi, non descriveva un’assenza volontaria e netta. La Corte ha ritenuto che un simile contesto fosse compatibile con un mero disguido organizzativo. Per questo ha escluso che si potesse attribuire all’episodio un significato inequivoco di rinuncia alla querela, essendo necessario che l’assenza sia volontaria, non giustificata priva di ambiguità. La decisione impugnata è stata annullata. Gli atti sono stati trasmessi per l’ulteriore corso del procedimento.