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di Errico Novi

Il Dubbio, 27 aprile 2023

L’ipotesi a cui lavora il ministro: individuare un “responsabile” in ogni fase dell’inchiesta. I dati sono discreti: rispetto al 2019, anno che l’Ue ha preso a termine di paragone per misurare i nostri progressi e concederci i fondi del Pnrr, la durata media dei processi civili è calata, a fine 2022, dell’11,8%; nel caso del penale la riduzione del cosiddetto “disposition time” è del 10%. Certo, entro giugno 2026, cioè fra poco più di tre anni, si dovrà arrivare a un taglio dei tempi pari al 40% nel civile e al 25% nel penale. Ma la tabella di marcia è abbastanza sostenuta da consentire al guardasigilli Carlo Nordio di dedicarsi finalmente alle riforme garantiste.

Al “cronoprogramma” illustrato da ultimo nell’intervista di domenica scorsa a “Che tempo che fa”. I primi step sono arcinoti: revisione di abuso d’ufficio, traffico d’influenze e misure cautelari, stretta sulle baby- gang. Materie che, entro un mese, saranno tradotte in più ddl. A giugno arriveranno altre proposte firmate da Nordio, inclusa la riforma delle intercettazioni.

Che però il titolare della Giustizia vorrebbe accompagnare con qualcosa di più “rivoluzionario”: un intervento che vada oltre il divieto di trascrivere gli “ascolti”, e che rafforzi in senso più generale il “segreto d’indagine”, sancito all’articolo 329 del codice di procedura penale. Come arrivarci? Si lavora su due ipotesi. Nella prima, l’obiettivo consisterebbe nell’allungare il più possibile la fase del procedimento in cui gli atti restano segreti. Vorrebbe dire - è il senso delle riflessioni che il guardasigilli ha solo avviato con i propri tecnici - imporre l’obbligo del segreto non solo a magistrati e polizia ma anche alle parti e ai testi, in una forma assoluta e non solo, come avviene già oggi, quando il magistrato o la polizia giudiziaria sentono una persona “a sommarie informazioni” e le impongono appunto di non divulgare il contenuto del colloquio.

È una possibilità che però, secondo le prime analisi compiute al ministero, presenta varie controindicazioni. Innanzitutto, il novero dei soggetti che comunque sarebbero a conoscenza degli atti d’indagine “segreti” sarebbe così ampio da impedire, di fatto, l’individuazione di una “talpa” nel caso in cui i dettagli dell’inchiesta finissero sui giornali. Si tratterebbe insomma di un vincolo pesante, soprattutto per la difesa, con un’efficacia non proporzionata ai sacrifici. C’è un altro problema, che lo stesso Nordio, a quanto pare, ben considera: una prospettiva simile esporrebbe le nuove norme al rischio che, in seguito, qualche “manina” le stravolga “a danno del diritto di difesa”, cioè nel senso di precludere agli avvocati la conoscibilità degli atti ben oltre quanto non sia previsto oggi.

A questa prima impostazione si aggiunge una “subordinata”: anziché estendere la “segretezza”, inasprire la “impubblicabilità”. È il dilemma sul quale l’accademia e la stessa avvocatura penale discutono da anni: brutalmente, vorrebbe dire innalzare le pene di un misconosciuto reato già previsto dal codice, la “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento”.

È l’illecito penale in cui i giornalisti incorrono, in teoria, ogni volta in cui divulgano indebitamente non solo stralci di intercettazioni ma anche altre informazioni relative all’inchiesta, ancora “impubblicabili” anche se non necessariamente “segrete”. Si tratta dell’articolo 684 del codice penale, attualmente presidiato da una sanzione che fa sorridere: lo si può cancellare con un’ammenda non superiore a 258 euro. Ovvio che nessun pm si sogni di imbarcarsi in un fascicolo per la persecuzione di un reato che, nella più grave delle ipotesi, comporterebbe una pena più bassa di quanto previsto dal codice della strada per l’eccesso di velocità. E allo stesso tempo, Nordio ben sa che difendere il segreto con un mero giro di vite sulla cronaca giudiziaria significherebbe sbilanciare le norme a danno della sola libertà di stampa.

In ogni caso, agire sui tempi del “segreto”, sulla loro estensione fino, addirittura, al dibattimento, come pure al guardasigilli piacerebbe, non è impossibile ma rischia di rivelarsi velleitario. Ed ecco che lo stesso ministro, insieme con i suoi tecnici, già ragiona su una seconda strada, meno accidentata: presidiare il vincolo del segreto, fissato dall’articolo 329 del codice di rito, con una tecnica mutuata dall’ambito amministrativo: individuare formalmente, come si fa in qualunque iter di qualsiasi ministero o ente locale, un “responsabile del procedimento”.

Nel caso del processo penale, vorrebbe dire che la legge individuerebbe un responsabile del segreto per ciascuna fase o passaggio delle indagini: l’ufficiale della polizia giudiziaria quando si tratta di attività strettamente investigative; il pm, il procuratore aggiunto o lo stesso procuratore della Repubblica per tutte le attività dell’ufficio inquirente; il presidente di Sezione o lo stesso presidente del Tribunale per tutti i casi in cui tocca agli uffici del giudicante preservare il segreto nella fase preliminare del procedimento. È una via decisamente meno impervia, anche se le sue ricadute concrete non sono facilmente prevedibili.

Ma certo è che Nordio vuole trasferire, attraverso le nuove norme sulle intercettazioni e sul “segreto istruttorio”, soprattutto un’idea: che la riservatezza delle informazioni relative alle persone coinvolte nel processo non dovrà più essere un interesse secondario, ma una priorità per gli stessi magistrati. E se solo il principio riuscisse a farsi un po’ strada, saremmo davvero davanti a una “rivoluzione”.