di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2021
Lo ha chiarito la Corte costituzionale, sentenza n. 169 depositata oggi, dichiarando non fondata la questione sollevata dal Giudice istruttore di Salerno perché basata su di una interpretazione erronea della norma. In tema di responsabilità dei magistrati per danni causati nello svolgimento delle funzioni, la Corte costituzionale ha chiarito che non è corretta l'interpretazione, fatta propria dal giudice rimettente, secondo cui dopo l'eliminazione del filtro di ammissibilità e la soppressione del termine di due mesi dalla comunicazione, il Pg della Cassazione sia tenuto immancabilmente ad esercitare l'azione disciplinare non appena abbia notizia della pendenza di un giudizio risarcitorio. "Benché supportata, in apparenza, dalla lettera della disposizione censurata, tale conclusione - spiega la Consulta - è da escludere sulla base di un'interpretazione sistematica che tenga conto della ratio della riforma di cui alla legge n. 18 del 2015".
Per cui il giudice delle leggi, sentenza n. 169 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno.
Invece, prosegue la decisione, il rimettente, pur nell'attuale assenza di una espressa indicazione in tal senso, ricava non implausibilmente dal disposto della norma censurata l'obbligo, per il giudice investito dell'azione di risarcimento di danni cagionati da magistrati ordinari nell'esercizio delle loro funzioni, di rimettere copia degli atti al Pg presso la Corte di cassazione. Infatti, la trasmissione degli atti dei giudizi risarcitori "assicura al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una 'finestra conoscitiva' - non lasciata alla sola iniziativa, meramente eventuale, delle parti interessate - riguardo alle condotte dei magistrati che si assumono aver prodotto danni ingiusti con dolo o colpa grave, ovvero per effetto di denegata giustizia".
Il giudice a quo, invece, per la Corte non può essere seguito allorché ulteriormente suppone l'immediata obbligatorietà dell'azione. "Già prima di tale riforma - allorquando la disposizione denunciata collegava l'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare alla dichiarazione di ammissibilità della domanda risarcitoria - si era ritenuto - prosegue la decisione - necessario coordinare tale previsione con il nuovo assetto della responsabilità disciplinare dei magistrati introdotto dal d.lgs. n. 109 del 2006: traendosi da ciò la conclusione per cui la comunicazione dell'avvenuto superamento del filtro di ammissibilità non imponeva, per ciò solo, di avviare l'azione disciplinare, in difetto di una condotta classificabile nel catalogo degli illeciti stabilito dal citato decreto legislativo".
Ciò, sia per una ragione procedurale, legata al fatto che il nuovo sistema contempla una fase cosiddetta predisciplinare di valutazione della natura "circostanziata" dell'addebito disciplinare e della plausibilità dell'incolpazione, in difetto della quale è prevista; sia per una ragione sostanziale, connessa alla circostanza che il principio di legalità e tassatività dell'illecito disciplinare impedisce che si possa promuovere un'azione disciplinare per un fatto - quale che ne sia la fonte di informazione - che non vi rientra. "Tale indirizzo appare a maggior ragione giustificato dopo la caduta del filtro di ammissibilità, conseguente alla legge n. 18 del 2015".
Mentre per quanto può desumersi dai lavori parlamentari, la soppressione, nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, dell'inciso "entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5" è stata suggerita da una mera esigenza di coordinamento con l'avvenuta abrogazione dell'intero articolo 5, senza che essa sia stata accompagnata da alcuna volontà di innovare al sistema della responsabilità disciplinare. Nemmeno consta alcun indice di una eventuale volontà legislativa di innovare al principio di autonomia dell'azione disciplinare rispetto all'azione civile di danno.
"In quest'ottica, va escluso che la legge di riforma della responsabilità civile dei magistrati abbia mutato, anche solo pro parte, la struttura del sistema di giustizia disciplinare: sicché, in sostanza, per quanto attiene a tale sistema, è la legge n. 117 del 1988 a dover essere armonizzata con l'assetto del d.lgs. n. 109 del 2006, e non viceversa". È giocoforza, di conseguenza, concludere che i presupposti per l'esercizio, sia pure obbligatorio, dell'azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della legge n. 117 del 1988.
Da un lato, dunque, il promovimento di tale azione richiede, comunque sia, l'acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria; dall'altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una "notizia circostanziata" di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza.
In definitiva, una volta escluso l'ipotizzato indefettibile esercizio dell'azione disciplinare per la mera proposizione della domanda risarcitoria, l'obbligo di trasmissione degli atti alla Procura generale, che il rimettente plausibilmente reputa insito nel disposto della norma censurata, si rivela "innocuo" per i valori costituzionali evocati. "Viene meno, di conseguenza, il timore che il meccanismo possa essere maliziosamente utilizzato da soggetti interessati al fine di incidere sull'indipendenza e sulla serenità di giudizio del magistrato".











