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di Giuseppe Pignatone


La Stampa, 9 ottobre 2019

 

È necessario ridurre il numero dei reati e non riversare tutto il carico dell'azione sui giudici. Il nostro sistema processuale è estremamente complesso. Prevede, com'è noto, tre gradi di giudizio (primo grado e appello, che esaminano la causa nel merito, la Cassazione che rivaluta l'operato dei primi giudici).

È quindi inutile ogni paragone tra i tempi della giustizia italiana e quelli di sistemi anche simili al nostro, ma nei quali le impugnazioni sono assai meno frequenti e limitate nell'oggetto. Basti pensare che la nostra Corte di Cassazione pronuncia oltre 50 mila sentenze l'anno, mentre le Corti Supreme di Francia e Germania si fermano rispettivamente a circa 3 mila e 8.500 pronunce. Nessuno pensa di abolire la possibilità del ricorso per Cassazione, previsto dalla Costituzione, e nemmeno il grado di appello.

Si dovrebbe, però, avviare una seria riflessione sulla eventuale esclusione dell'appello per un numero significativo di reati meno gravi o meno complessi. Lo stesso valga per le impugnazioni volte solo a guadagnare tempo, prevedendo la possibilità per il giudice di infliggere in questi casi una condanna più grave (la cosiddetta reformatio in pejus).

Sono strumenti che in Italia destano proteste indignate, ma che sono adottati in Paesi di indiscutibile civiltà giuridica come la Francia. Il nuovo Codice Altra questione decisiva è la definizione del maggior numero di processi con i cosiddetti riti alternativi, quale il giudizio abbreviato e il patteggiamento, riducendo al minimo il numero di quelli che arrivano al dibattimento. Sin dalla emanazione del nuovo Codice nel 1989, era chiaro come questa fosse una condizione indispensabile per evitare il fallimento della riforma.

Ma le cose non sono andate così. In questo senso si muove la recente proposta - su cui concordano magistrati e avvocati penalisti - di ammettere il patteggiamento concordando una pena fino a dieci anni di reclusione, anziché cinque com'è attualmente.

In questo modo, un numero significativo di processi verrebbe definito fuori dal percorso lungo, dispendioso (per lo Stato e i cittadini) e spesso tortuoso dei tre gradi di giudizio e si darebbe una risposta certa e in tempi brevi alla richiesta di giustizia che ogni fatto criminoso fa sorgere. Sui tempi dei processi incide inoltre la necessità di rinnovare l'esame di testimoni, periti e consulenti quando anche uno solo dei giudici debba essere sostituito, per malattia, trasferimento o qualsiasi altro impedimento. Si deve in sostanza ricominciare da capo, senza poter dare lettura - come è invece previsto per i reati di mafia (articolo 190 bis C.p.p.) - dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone già esaminate, neanche se videoregistrate.

Si è quindi proposto di ampliare, con le opportune cautele, i casi di lettura dei precedenti verbali. Gli avvocati penalisti sono però assolutamente contrari e ribadiscono la necessità che la prova si formi davanti al giudice, inteso come persona fisica, che poi dovrà decidere.

Questo era nella sua originaria ispirazione accusatoria, uno dei principi fondamentali del Codice, che però immaginava che il processo si potesse concludere in una sola udienza o in poche udienze tenute a brevi intervalli di tempo. L'esperienza di trent'anni ha dimostrato invece che la realtà è ben diversa.

Spesso i testimoni vengono chiamati a ripetere le loro dichiarazioni a distanza di anni dai fatti, cosicché i loro ricordi sono inevitabilmente affievoliti se non annullati, tanto che in concreto si finisce per rileggere loro quello che hanno dichiarato anni prima, perché lo confermino o lo ripetano. La macchina in affanno Nel contrasto tra le due tesi, una indicazione preziosa è venuta da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (la numero 132/2019) che, richiamando anche la giurisprudenza europea, invita il legislatore a "introdurre ragionevoli eccezioni" al principio dell'identità tra il giudice che raccoglie la prova e il giudice che decide "in funzione dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza della giustizia penale", e di tutelare proprio la ragionevole durata dei processi.

Queste (e molte altre) modifiche normative possibili per alleviare l'affanno del sistema processuale, non incidono tuttavia su un ulteriore elemento decisivo: l'enorme numero di nuovi procedimenti - oltre un milione contro autori noti e molti di più contro ignoti - che gli uffici di Procura devono iniziare ogni anno.

Questo semplice dato ci dice chiaramente che nessun progresso significativo potrà essere conseguito se non si riduce il numero dei reati, cioè delle condotte che prevedono la sanzione penale la quale dovrebbe, al contrario, costituire l'extrema ratio cui ricorrere solo quando le sanzioni civili o amministrative, si rivelano inadeguate e insufficienti. Invece il nostro legislatore, specie negli ultimi tempi, si affanna a introdurre sempre nuove figure di reato, magari sull'onda delle mutevoli sensibilità dell'opinione pubblica.

Nel 2016 sono stati depenalizzati alcuni reati, ma molto resta ancora da fare, e non dovrebbe essere impossibile immaginare per fatti come quelli citati all'inizio soluzioni di contrasto diverse, che non comportino una sanzione penale. Ma nemmeno una nuova depenalizzazione che si limitasse ai casi eclatanti sarebbe sufficiente; bisognerebbe incidere su un numero molto più ampio di casi, superando le proteste di parte dell'opinione pubblica e dei tanti che, per motivi diversi, hanno interesse a che nulla cambi.

Bisognerebbe, soprattutto, abbandonare il convincimento - meglio: l'illusione - di poter risolvere qualsivoglia problema con l'intervento, quasi miracolistico, del giudice penale e affermare, invece, le responsabilità di altri protagonisti della vita economica e sociale: in primo luogo della politica, cui competono le scelte di carattere generale.

Nella situazione attuale, e non da oggi, il sistema penale viene chiamato a compiti non suoi, che vanno oltre i suoi limiti strutturali, correndo il rischio costante - al di là di episodici successi e della gratificazione di singoli protagonisti - di dover rispondere degli inevitabili insuccessi, giacché mancano i provvedimenti necessari a risolvere i problemi in radice.

Intanto, però, nello sforzo di rispondere a tali improprie sollecitazioni, tutti noi rischiamo di pagare prezzi assai alti in termini di tutela della libertà e dei diritti delle persone, di proporzionalità delle pene rispetto alla effettiva gravità del reato, di considerazione del carcere come unica risposta possibile ed efficace, con la progressiva esclusione del ricorso alle pene alternative. È così che prende corpo quel "populismo penale" che - per la verità - non è un fenomeno solo italiano.

Lo stesso Papa Francesco ne ha denunciato i rischi, nel discorso tenuto il 23 ottobre 2014 all'Associazione internazionale di diritto penale. Un'analisi puntuale, con la quale il Santo Padre evidenziava anche la difficoltà per molti giudici e operatori del sistema penale di contrastare tali tendenze, dovendo svolgere il loro compito "sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società". Parole rivolte cinque anni fa ai giuristi di tutto il mondo, ma che credo conservano la loro validità anche per noi, ancora oggi.