di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2026
La “maggiore affidabilità” del nuovo strumento non è in sé già acclarata, mentre l’istanza di revisione deve prospettare quali siano i diversi risultati certi che il mezzo proposto può raggiungere per ribaltare la condanna. L’intelligenza artificiale non è nuova prova in sé e non è declinabile come fonte di assoluta affidabilità scientifica. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 29015/2026. Infatti, la richiesta di revisione del processo in cui è stata pronunciata condanna deve fondarsi su prove nuove. Ma, nella nozione di nuova prova rientra anche la possibilità di rivalutazione - di quelle su cui si è ritenuta raggiunta la dimostrazione della responsabilità penale del condannato - attraverso l’applicazione di inediti strumenti tecnici, aggiornati dal progresso scientifico, e capaci di raggiungere un risultato diverso da quello che si era consolidato con il giudicato di cui si chiede la revisione. Pertanto non costituisce prova nuova l’affermata possibilità di ribaltare le conclusioni raggiunte con la condanna solamente perché si propone la rivalutazione della prova acquisita tramite l’impiego di strumenti di nuovo conio che utilizzano l’intelligenza artificiale.
La vicenda - Nel caso concreto era stata accertata come riferibile al ricorrente (condannato a seguito di ribaltamento dell’assoluzione in primo grado) la voce di uno degli interlocutori partecipanti a una conversazione oggetto di intercettazione. E proprio su tale riconoscimento - ritenuto errato da parte del ricorrente - si basava la sua richiesta di revisione. Infatti, nella relativa istanza il ricorrente esponeva che in altro procedimento, connesso a quello di cui chiedeva la revisione, era stato escluso che la voce intercettata appartenesse al ricorrente e che in tale caso la prova favorevole era stata raggiunta attraverso l’impiego di strumentazione che utilizza l’intelligenza artificiale.
La decisione della Cassazione - La Suprema corte conferma il rigetto da parte della Corte di appello dell’istanza di revisione presentata dall’attuale ricorrente, in quanto la mera asserzione del richiedente sulla possibilità dell’impiego dell’intelligenza artificiale da parte del nuovo strumento di investigazione, posto alla base della richiesta, non consente di ritenere il mezzo proposto di per sé dirimente. In sintesi, non basta citare in via generale l’ipotesi di rivalutare le prove a base della condanna con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per affermare l’affidabilità del nuovo mezzo al fine di raggiungere diverse conclusioni rispetto a quelle adottate dagli investigatori con strumenti diversi.
In conclusione, come spiega la Cassazione penale, nel caso di istanza di revisione fondata sulla rivalutazione di prove attraverso l’impiego di nuovi strumenti non a disposizione della giustizia al tempo della condanna, l’istante è tenuto a rappresentare specifiche argomentazioni sulla validità e sulla maggiore affidabilità del nuovo strumento tecnico e sulla rilevanza dei risultati ottenuti al fine di poter disarticolare l’intero quadro probatorio e non eventualmente la singola prova che non farebbe comunque venir meno il fondamento del convincimento del giudice sulla colpevolezza dell’imputato.










