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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 27 giugno 2025

Nel processo penale l’oralità non è solo un principio: è una forma di garanzia. Ma perché non sia solo una dichiarazione di principio, occorre che chi giudica abbia visto, sentito, vissuto, partecipato alla formazione della prova, come la Costituzione impone come la sua “regola d’oro”. Il nuovo articolo 495, comma 4- ter, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia, conferma questa esigenza e lo fa con una scelta forte: attribuire alla parte un vero e proprio diritto potestativo rispetto alla rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice.

Non è il giudice a valutare, con la consueta discrezionalità, se una rinnovazione della prova sia utile o superflua. Non è il magistrato a decidere se ciò che è stato detto in passato possa essere semplicemente letto e acquisito oggi. Al centro c’è la Parte, con la sua strategia difensiva, la sua pretesa - legittima - di essere ascoltata, davvero. Perché nessuna prova dichiarativa, per quanto verbalizzata, è neutra. Nessuna parola ha lo stesso peso sulla carta.

Si tratta, in realtà, di un punto di equilibrio tra l’interesse all’efficienza e il diritto alla prova nel contraddittorio. Finché la regola dell’oralità resta affidata solo ai principi del Codice, il sistema è esposto a cortocircuiti. Se la testimonianza non è stata videoregistrata integralmente, e la parte chiede che venga rinnovata, il giudice non può opporsi. Non può valutare la rilevanza, né la superfluità: deve disporre la rinnovazione. Questo rappresenta un vincolo, e come ogni vincolo rafforza una posizione soggettiva: quella della parte, appunto, che diventa protagonista nella gestione dell’istruttoria. Tutto ciò però rappresenta anche una sfida per il giudice, il quale è chiamato ad assumersi pienamente la responsabilità della prova che valuta.

La norma funziona solo se chi è titolare del diritto lo esercita e lo esercita bene: una semplice dichiarazione di dissenso alla lettura degli atti non basta, ma è necessaria una richiesta chiara, tempestiva, motivata. Questo significa che il difensore, nel momento in cui prende atto del mutamento del giudice, deve attivarsi con precisione, indicando quali testi intende riesaminare, su quali profili, con quali finalità. Non si tratta di un adempimento formale, ma di una vera e propria opzione strategica.

Le implicazioni sono sicuramente molteplici: anzitutto sul piano della responsabilità difensiva, infatti, l’omessa richiesta di rinnovazione, anche in assenza di videoregistrazione, comporta l’irrimediabile utilizzo delle precedenti dichiarazioni. In secondo luogo, sul piano della qualità della decisione: il giudice che subentra perde la possibilità di formarsi con un convincimento “diretto”, e deve accontentarsi di una prova mediata, filtrata, cartacea. Una contraddizione, se si pensa che proprio la percezione diretta della prova orale è uno dei pilastri della valutazione discrezionale del giudice di merito.

C’è poi un tema sistemico, che interroga anche l’organizzazione della Giustizia. Perché la riforma, pur affermando un diritto sacrosanto, presuppone che l’apparato sia in grado di sostenerlo: che ci siano i tempi necessari, le risorse, le disponibilità logistiche per gestire la rinnovazione degli esami; che la videoregistrazione sia la regola e non l’eccezione; che il processo non venga progettato sulla carta, ma pensato nella sua realtà concreta. Altrimenti, il diritto alla rinnovazione rischia di restare scritto solo nel Codice.

Già l’articolo 111 della Costituzione parla chiaro: il processo deve essere fondato sul contraddittorio dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Anche la Corte EDU ha ribadito, in più sentenze, che il giudizio penale deve avvenire in condizioni di “fair hearing”, in cui la persona accusata abbia la possibilità concreta di controinterrogare i testimoni decisivi davanti a chi poi pronuncerà la sentenza.

Per questo, la norma non è solo un’aggiunta al Codice, ma è un messaggio: la legalità non può accettare né scorciatoie né compressioni. Il giusto processo non è un’idea astratta, ma una realtà concreta, che si gioca su regole semplici, ma precise, come questa: nessuno può essere giudicato da chi non ha ascoltato.

*Avvocato, Direttore Ispeg