di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2026
Per la Cassazione, ordinanza n. 14851/2026, non serve alcuna formalità particolare, è invece necessario che essa sia rivolta ad una autorità statuale. La domanda di asilo produce effetti sin dal momento della sua manifestazione anche se non è stata formalizzata purché si espressa ad una autorità statale e sia idonea ad attivare il procedimento amministrativo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14851/2026, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un immigrato sbarcato a Lampedusa. Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva chiesto la protezione internazionale subito dopo essere arrivato nell’isola il 3 gennaio 2023. Pur avendo manifestato subito la volontà di chiedere asilo ed essendo stato inserito in un centro di accoglienza come richiedente asilo, la domanda era stata formalmente registrata dalla Questura solo l’8 maggio 2023, dopo l’entrata in vigore del decreto Cutro.
Il Tribunale di Roma gli aveva quindi applicato la nuova disciplina, più restrittiva, riconoscendogli soltanto la protezione speciale secondo le regole introdotte dal decreto. Il richiedente ha però sostenuto che, ai fini dell’applicazione della legge nel tempo, dovesse contare il momento della manifestazione di volontà e non quello della formalizzazione amministrativa della domanda. La Cassazione gli ha dato ragione.
Per la Prima sezione civile, la volontà dello straniero “si è formata nel gennaio del 2023” momento in cui ha manifestato “l’intento, serio e formato, di richiedere protezione internazionale nelle forme di quella complementare”. La domanda di asilo, infatti, esiste già quando lo straniero manifesta in modo chiaro la volontà di chiedere protezione a un’autorità riconducibile allo Stato, anche senza formalità particolari. Questa manifestazione di volontà rileva anche per stabilire quale legge applicare nel tempo, fissando il momento iniziale della domanda e i relativi effetti giuridici. Mente con riguardo all’interesse a ricorrere in Cassazione, esso sussiste quando può derivare l’applicazione di una disciplina più favorevole.
Sul punto la Cassazione ha dunque espresso i seguenti principi di diritto:
a) “in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti”;
b) “il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti”;
c) “sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente”.











