di Andrea Dallatomasina
lapostadelsindaco.it, 9 aprile 2026
Si ha motivo di ritenere che il cittadino straniero detenuto abbia diritto all’iscrizione anagrafica anche se privo del permesso di soggiorno, in quanto il provvedimento del Tribunale che ordina la detenzione (o la misura alternativa al carcere) contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno; anzi, con la sentenza di condanna, il detenuto straniero è “obbligato” a soggiornare in Italia, dunque non si può certamente considerare come irregolarmente soggiornante. Ovviamente dopo l’espiazione della pena, come tutti gli altri cittadini stranieri dovrà presentare domanda per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno in quanto la mancata acquisizione del permesso di soggiorno lo porrebbe in una condizione di clandestinità.
Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed il particolare l’articolo 6 comma 7 prevede “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.” Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, “possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno”. Quindi, come regola generale, il permesso di soggiorno è il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia e il possesso di un qualsiasi permesso di soggiorno consente l’iscrizione in anagrafe, indipendentemente dalla sua durata o dalla causale per la quale esso è stato rilasciato.
La novella legislativa è certamente il cardine in base al quale l’Ufficiale d’Anagrafe valuterà i corretti comportamenti istruttori seguenti a qualsiasi istanza di parte o d’ufficio e concernenti le procedure relative ai cittadini stranieri. Il possesso di un qualsiasi permesso di soggiorno in corso di validità è quindi il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia. In relazione all’iscrizione anagrafica, tuttavia, il possesso materiale del permesso di soggiorno non è l’unica “dimostrazione” della regolarità del soggiorno. Sempre più spesso deve essere ricavato da un’analisi complessiva del sistema delineato dalle diverse indicazioni impartite dal legislatore o dalle diverse circolari del Ministero dell’Interno. La posizione del cittadino comunitario o straniero, detenuto o sottoposto a misure alternative alla detenzione, privo dell’iscrizione anagrafica è una tematica assai discussa e controversa.
Il primo orientamento del Ministero dell’Interno (Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. Circ. del 2-12-2000 n. 300.c2000/706/P/12.229.39/1^ div.), sosteneva che il provvedimento giudiziario di detenzione era comprensivo dell’autorizzazione a soggiornare sul territorio nazionale, escludendo quindi, la necessità di ottenere tale titolo, indicando che “Riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza costituire ex sé un’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.
Nuovamente nella nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 4 settembre 2001 dispone che “Nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da cittadino extracomunitario in stato di detenzione si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’A.G. in forza del quale l’interessato è detenuto. In sostanza si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in sé stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’autorità di P.S.”.
Successivamente lo stesso Ministero con la circolare prot. n. 200502093-15100/4208 del 19 aprile 2005, ha ribadito il principio secondo il quale “gli interessati, peraltro, già inseriti nei registri della popolazione residente, possano essere iscritti nell’anagrafe del Comune ove ha sede l’istituto di pena, in quanto la loro permanenza in Italia è determinata dall’ esistenza di una sentenza che li obbliga a soggiornarvi.”
Successivamente, ma in risposta al quesito posto da un comune, lo stesso Ministero ha espresso un diverso orientamento che, tuttavia, non appare condivisibile e, soprattutto, non può avere la forza di una Circolare, le cui motivazioni, peraltro, sono assolutamente più consistenti sul piano giuridico, oltre a risultare allineate ai principi espressi nella recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2020.
In evidente contrasto con i pareri su riportati, sul sito dello stesso Ministero, ad un quesito in materia di iscrizione di cittadino straniero detenuto, datato 10 giugno 2010, è stato così risposto “L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero è subordinata alla condizione della regolarità del soggiorno, oltre a quella della dimora abituale. La situazione di irregolarità del cittadino detenuto non può ritenersi sanata per effetto del provvedimento sanzionatorio penale. Questo ultimo è rivolto alla tutela dell’interesse generale dello Stato a perseguire il responsabile di un reato ed ha una natura diversa da quella propria del provvedimento amministrativo di autorizzazione al soggiorno. Nel caso prospettato non si ritiene quindi che debba procedersi all’iscrizione anagrafica del cittadino straniero.”
Sulla questione è intervenuto anche un parere del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale del 28 dicembre 2022, che si è rivolto ai Ministeri competenti (Giustizia e Interno) e alle direzioni degli istituti di pena (chiamati a rendere le dichiarazioni di residenza in convivenza ai sensi dell’articolo 5 del dPR 30 maggio 1989, n. 223).
Nel parere si fa riferimento al “consolidato principio in base al quale il provvedimento del giudice penale di applicazione della misura privativa della libertà contenga in sé stesso l’autorizzazione a permanente sul territorio italiano” nonostante il quale a causa della “situazione generalizzata” della mancata iscrizione anagrafica “i cittadini stranieri ristretti privi di permesso di soggiorno rimangono senza identità anagrafica, invisibili ai Comuni nei cui territori si trovano costretti anche per anni a dimorare”.
Il Garante evidenzia “l’impatto determinante sui diritti fondamentali delle persone straniere interessate che private dello status di residenti vengono espropriate del diritto di essere viste e considerate come persone con una propria dignità sociale”, richiamando non a caso i principi ben descritti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020. “Sconosciute al nucleo sociale di fattuale appartenenza e prossimità, rischiano di sprofondare in una dimensione di minorità e isolamento, senza possibilità di vedersi riconoscere prestazioni assistenziali indispensabili in presenza di determinate fragilità e, più in generale, di accedere a misure non detentive e attivare percorsi di vita esterni una volta riacquistata la libertà personale”.
Secondo il Garante si tratta di una questione di “illegittimità sostanziale”, “in netto contrasto con le regole generali in materia di convivenze anagrafiche e con la disciplina specifica introdotta dall’articolo 45 del nuovo regolamento anagrafico con il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123”. L’articolo 11, lettera r) n. 2 del Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, di riforma dell’ordinamento penitenziario, ha introdotto il comma 4 all’articolo 45 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, così formulato: “Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata”.
I detenuti stranieri, compresi coloro che sono soggetti a misure alternative, in virtù della loro condizione oggettiva di persone residenti per effetto del provvedimento giudiziale che li obbliga a dimorare nel territorio dello Stato e si trovano comunque in una condizione oggettiva e formale di inespellibilità dal territorio nazionale, non possono essere considerati “irregolarmente soggiornanti”; dunque, la condizione di “detenuto” configura senza alcun dubbio la “regolarità del soggiorno”, unica vera condizione per avere il diritto e il dovere all’iscrizione anagrafica.
In conclusione, si ha motivo di ritenere che il cittadino straniero detenuto abbia diritto all’iscrizione anagrafica anche se privo del permesso di soggiorno, in quanto il provvedimento del Tribunale che ordina la detenzione (o la misura alternativa al carcere) contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno; anzi, con la sentenza di condanna, il detenuto straniero è “obbligato” a soggiornare in Italia, dunque non si può certamente considerare come irregolarmente soggiornante. Ovviamente dopo l’espiazione della pena, come tutti gli altri cittadini stranieri dovrà presentare domanda per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno in quanto la mancata acquisizione del permesso di soggiorno lo porrebbe in una condizione di clandestinità.











