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di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis*

 

Il Sole 24 Ore, 12 gennaio 2021

 

Nota a margine della sentenza della Cassazione, sezione II, 16 novembre 2020, n. 32112. Con la decisione in commento, la Cassazione torna ad occuparsi del reato di riciclaggio e degli obblighi di motivazione che incombono sul Giudice del Riesame in ordine al sequestro preventivo di beni ritenuti di provenienza delittuosa.

In particolare, i Giudici di legittimità chiariscono che "ai fini della legittimità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648- bis cod. pen., pur non essendo necessaria la specifica individuazione e l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato, situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro".

Questa in sintesi la vicenda processuale - Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Messina rigettava l'istanza di riesame avanzata dai ricorrenti avverso il decreto con cui il PM aveva convalidato il sequestro di una considerevole somma di denaro in relazione al reato di cui all'art. 648-bis c.p. Pur in assenza di specifiche circostanze di fatto attestanti la natura del delitto presupposto, il Tribunale del Riesame riteneva che la disponibilità ingiustificata di una considerevole somma di denaro e le modalità di occultamento costituissero elementi convergenti nella dimostrazione della provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio.

Il difensore degli indagati proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 253 c.p.p. e 648-bis c.p. In particolare, la difesa evidenziava come il Tribunale cautelare avesse omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità sul punto aveva più volte ribadito che il mero possesso di una somma di danaro, in assenza di qualsivoglia riscontro investigativo circa l'esistenza del delitto presupposto, non può giustificare l'addebito di riciclaggio e anche con riguardo all'occultamento della somma si è evidenziata la necessità di precisi elementi fattuali che possano ricondurre la provenienza del denaro ad una determinata fattispecie di reato ovvero ad una evasione fiscale penalmente rilevante.

Percorrendo l'iter motivazionale della sentenza, i Giudici, in accoglimento del ricorso, osservano quanto segue. Sebbene in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali al giudice siano preclusi sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, egli deve pur sempre operare uno scrupoloso controllo dei dati fattuali del caso concreto sottoposto al suo esame, secondo il parametro del fumus, tenendo conto delle risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.

Pertanto, osservano i Giudici di legittimità, "ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali è imprescindibile la verifica delle risultanze processuali al fine di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e dare conto della plausibilità di un giudizio prognostico negativo per l'indagato".

Secondo la Suprema Corte le doglianze difensive sono, pertanto, meritevoli di accoglimento in ragione delle mancate valutazioni operate dal Tribunale cautelare, il quale non aveva nemmeno ipotizzato il reato presupposto del riciclaggio, limitandosi a riscontrare la sussistenza del fumus nel rilievo di carattere meramente congetturale circa la plausibile derivazione illecita del denaro sequestrato, sulla base della quantità del contante, delle modalità di occultamento e delle condizioni soggettive degli indagati.

Tale valutazione si pone in netto contrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale "il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all'esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo" (cfr. Cass. Sez. II, n. 9355/2018).

Affinché sia configurabile il delitto di riciclaggio, così come quello di ricettazione, non è necessario che il giudice operi una ricostruzione puntuale del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, bensì che individui la tipologia di delitto all'origine del bene da sottoporre a vincolo, in quanto, appunto, di provenienza delittuosa.

Non risulta, infatti, sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in relazione alla derivazione della disponibilità oggetto di espropriazione e suscettibili esclusivamente di provare un mero ingiustificato possesso di denaro: è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato.

Nel caso in esame è del tutto mancante la motivazione relativa all'individuazione degli elementi di fatto in grado di rappresentare a quale delle condotte tipiche indicate dall'art. 648-bis c.p. sia riconducibile il comportamento tenuto dagli indagati così come accertato in sede di indagini, imponendosi, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

In particolare, la descrizione del fatto sarebbe stata carente di indicazioni sia rispetto alla specifica condotta di riciclaggio contestata che all'individuazione di elementi fattuali da cui poter evincere la provenienza delittuosa dei beni da assoggettare a vincolo. Provenienza che deve essere concretamente accertata sulla base di specifici elementi di fatto che consentano di ritenere configurabile il delitto presupposto.