sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Simona Musco

Il Dubbio, 5 agosto 2026

L’identificazione biometrica remota in tempo reale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, resta agganciata all’autorizzazione delle procure e non a quella, terza e neutrale, di un giudice. La richiesta per attivare le scansioni facciali, firmata dai questori o dai comandi delle forze di polizia, andrà presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto nel quale emergono le esigenze di prevenzione o di ricerca. È questa l’impostazione del decreto sul riconoscimento facciale emersa dalle bozze circolate fino a ieri sera e arrivate sul tavolo di un Consiglio dei ministri fiume, ancora in corso mentre andiamo in stampa.

Sembra essere caduto, così, il tentativo di mediazione politica maturato 24 ore prima tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, che aveva tentato di dare una impostazione più garantista al provvedimento: l’idea di inserire il controllo di un magistrato - espressione generica scelta come punto di incontro tra le due forze politiche e che puntava a recepire le sollecitazioni di chi voleva conformarsi al modello europeo dell’AI Act - è stata superata dal ritorno alla formulazione originaria.

È la scelta di dare priorità alle esigenze securitarie rispetto alle cautele garantiste avanzate anche dal Parlamento, che nelle scorse ore aveva fornito pareri che chiedevano un allentamento delle misure. Nel parere approvato dalle Commissioni I e II della Camera, infatti, i relatori di FI avevano messo nero su bianco l’opportunità di affidare al gip, e solo al gip, l’autorizzazione preventiva per l’uso dell’intelligenza artificiale in tempo reale, chiedendo persino di cancellare le procedure d’urgenza basate su semplici comunicazioni orali al pubblico ministero.

Il testo sul tavolo del governo sbarrerebbe invece la strada all’ipotesi di un vaglio giurisdizionale preventivo esterno alle procure e più attento, dunque, alle garanzie difensive. Una scelta che, secondo l’Unione delle Camere penali italiane, lascia aperto anche il nodo della verificabilità degli strumenti utilizzati: nella memoria depositata al Senato, i penalisti evidenziano infatti il rischio che il pubblico ministero si trovi a validare l’impiego di sistemi il cui funzionamento interno resta in larga parte opaco.

Il riferimento è al problema della cosiddetta “black box” algoritmica: secondo l’Ucpi, un risultato prodotto dall’intelligenza artificiale non può essere equiparato automaticamente a una prova, perché una correlazione statistica non coincide con un elemento dimostrabile nel contraddittorio. Per questo i penalisti propongono di trattare gli output algoritmici più complessi come fonti confidenziali: strumenti capaci di orientare le indagini, ma non di fondare da soli decisioni limitative dei diritti fondamentali. La questione, dunque, non riguarda solo chi controlla l’accesso alla tecnologia, ma anche quali garanzie accompagnino il risultato prodotto dall’algoritmo una volta entrato nel procedimento penale.

La richiesta delle forze dell’ordine dovrà indicare nei dettagli le finalità, la durata, l’area territoriale, i nomi delle persone cercate e le banche dati consultate. Per il riconoscimento facciale a posteriori dell’indiziato di un reato - anche solo tentato - gli ufficiali di polizia giudiziaria dovranno invece inoltrare la richiesta entro 24 ore al pubblico ministero, che avrà a sua volta lo stesso tempo a disposizione per autorizzare le operazioni con decreto motivato. Anche su questo snodo l’esecutivo orienta il testo senza recepire le osservazioni dei deputati, che chiedevano di subordinare sempre e comunque il riconoscimento a posteriori a una preventiva autorizzazione del magistrato e di imporre per legge la verifica umana di almeno due operatori su ciascun riscontro algoritmico prima di adottare qualsiasi atto restrittivo.

L’impostazione dell’esecutivo mantiene la linea dura anche sull’efficacia del materiale in sede dibattimentale. Laddove le Commissioni parlamentari suggerivano di depotenziare i risultati prodotti dall’intelligenza artificiale - qualificando gli identificativi ad alta complessità algoritmica come semplici elementi di orientamento investigativo, al pari delle informazioni fornite da fonti confidenziali o collaboratori anonimi - la disciplina governativa non ne prevedrebbe il declassamento probatorio. L’architettura dei dati viene così definita: la banca dati di riferimento (articolo 8) dovrà essere creata appositamente per ogni singolo utilizzo autorizzato e potrà contenere esclusivamente i profili biometrici pertinenti ai soggetti ricercati. Informazioni destinate alla cancellazione automatica una volta scaduti i termini dell’autorizzazione, senza possibilità di essere conservate per alimentare archivi permanenti.

Il titolare del trattamento dei dati viene individuato nel ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - al quale spetterà effettuare preventivamente la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, consultando il Garante. Le immagini e le informazioni raccolte nelle banche dati locali potranno essere conservate per un massimo di sette giorni, trascorsi i quali scatterà l’eliminazione automatica. I file di log, invece, dovranno essere custoditi per cinque anni per consentire le verifiche sulla liceità dei trattamenti e l’utilizzo nei procedimenti penali. L’articolo 9 fissa infine a carico del titolare l’obbligo di affiancare alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dal regolamento europeo la Dpia prescritta dal decreto legislativo 51 del 2018.