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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2026

Esteso l’ambito del ristoro di norma usato per i reclusi in carceri sovraffollate. Il detenuto che si veda ingiustificatamente negare le cure sanitarie ha diritto a essere indennizzato secondo le procedure di matrice europea. Lo ha stabilito, con una innovativa decisione, depositata il 15 luglio scorso, il magistrato di sorveglianza di Bologna. Il caso affrontato dal giudice riguarda una persona colpita tre volte da ictus, con duplice bypass, alla quale erano state prescritte cure riabilitative, mai effettuate. La questione è stata decisa alla luce degli istituti introdotti nel nostro ordinamento in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2013 (Torreggiani c. Italia), che presidiano la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute (articolo 35-bis della legge sull’Ordinamento penitenziario, 354/1975) e consentono un indennizzo nel caso di accertata violazione della loro dignità (articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario).

Il giudice di sorveglianza - su congiunta richiesta del Pm e della difesa - ha ritenuto che l’amministrazione penitenziaria avesse violato il diritto alla salute del detenuto (tutelato dall’articolo 32 della Costituzione) e la sua dignità personale (articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedu), poiché, dopo oltre sei mesi di attesa, non era stato ancora trasferito in un istituto o in un luogo di cura idoneo ad assicurare i trattamenti necessari per la sua patologia. Il magistrato ha quindi accertato la lesione del diritto fondamentale del detenuto a ottenere in tempi ragionevoli le cure e ordinato, in base all’articolo 35-bis dell’Ordinamento penitenziario, il suo trasferimento in un istituto vicino al centro clinico dove avrebbe potuto ricevere il trattamento medico.

La decisione affronta anche, con una lettura evolutiva, il tema del risarcimento chiesto dal detenuto per la lesione dell’articolo 3 della Cedu, che vieta trattamenti inumani e degradanti in carcere. Il giudice applica l’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario, che prevede un indennizzo (in forma di riduzione proporzionale della pena ancora da eseguire, o in forma monetaria), se il pregiudizio subito dal detenuto non sia inferiore a 15 giorni e abbia superato la soglia minima di gravità. Questo “rimedio compensativo”, di norma utilizzato per chi è detenuto in carceri sovraffollate (con spazi personali inferiori a 3 metri quadrati), viene ora esteso a un caso in cui la dignità del recluso sia lesa per mancate cure mediche.

L’interpretazione è in linea con la giurisprudenza europea, che impone allo Stato di proteggere il benessere fisico delle persone private della libertà personale, che, se disatteso in modo grave e continuativo, comporta la violazione dell’articolo 3 Cedu. La decisione appare, inoltre, coerente con le più recenti pronunce della Cassazione che inquadrano l’indennizzo previsto dall’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario nell’ambito di un giudizio sull’offerta trattamentale complessiva erogata dall’amministrazione penitenziaria, anche a prescindere dal rispetto delle soglie minime di spazio personale nelle celle.

L’aspetto risarcitorio, in ogni caso, deve accompagnare ma non sostituirsi all’intervento del magistrato che si avvale dei poteri prescrittivi previsti dall’articolo 35-bis dell’Ordinamento penitenziario per far cessare con immediatezza la violazione dei diritti del detenuto eventualmente accertata.