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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 25 luglio 2024

Erving Goffman, sociologo delle istituzioni canadese del Novecento, nel suo fondamentale trattato Asylums, dedica la prima parte all’analisi di quelle che lui identifica come le “istituzioni totali”: tra quest’ultime, come noto, figura il carcere. Gli istituti penitenziari, come osserva il sociologo, prevedono in qualche modo una replica, in piccolo, della società esterna, diversificata, stratificata e con leggi proprie: al loro interno, la divisione principale è quella che separa la popolazione detenuta, da un lato, dall’Amministrazione penitenziaria (lo “staff”, come chiama Goffman), dall’altro.

E, tuttavia, traendo spunto dagli studi sociologici citati, con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, il Legislatore, nell’introdurre la figura dell’Esperto ex art. 80 o.p., ha ritenuto di escludere tale componente dallo “staff” dell’Amministrazione penitenziaria.

Il trattamento di precarietà che il Legislatore - negli anni - ha riservato a tale figura professionale è stato inversamente proporzionale alla unicità di tale categoria all’interno delle realtà carcerarie; alla comune e globalmente riconosciuta presa di coscienza circa l’indispensabilità degli Esperti ex art. 80 o. p. non ha mai - fatto seguito un altrettanto indispensabile intervento legislativo di stabilizzazione all’interno dell’Amministrazione penitenziaria di tali professionisti.

La primaria necessità di un intervento normativo in tal senso è imposta preliminarmente - dalla particolare condizione nella quale si trovano i soggetti destinatari della loro attività professionale: i soggetti detenuti. Nei confronti di questi ultimi, l’attività rieducativa, di recupero, di reinserimento è tanto più efficace quanto più il trattamento penitenziario svolto degli Esperti ex art. 80 o. p. sia caratterizzato da continuità, stabilità, individualizzazione e personalizzazione.

Il costante turnover di tali figure professionali, da un Istituto di pena all’altro, in assenza di uno stabile inserimento, vanifica la bontà del trattamento penitenziario intrapreso con ciascun detenuto, contribuendo - in ultima istanza - ad aggravare (indebitamente) la prospettiva rieducativa che la Costituzione ci indica come faro cui deve tendere la pena. Appare, dunque, non più rinviabile una Riforma - anzi, di “rivoluzione copernicana” sarebbe forse più opportuno discorrere - per poter finalmente restituire dignità a tale cruciale componente di lavoro all’interno di quella delicatissima “istituzione totale” chiamata carcere.

*Direttore Ispeg