sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Ezia Maccora*


La Stampa, 16 luglio 2021

 

Le proposte di riforma del processo penale si sono sviluppate lungo due momenti: uno tecnico, affidato alla commissione Lattanzi nominata dalla Ministra Cartabia, e uno politico, conclusosi con gli emendamenti approvati all'unanimità dal Consiglio dei Ministri.

Analizziamo i diversi approdi. La commissione Lattanzi ha lavorato su due importanti obiettivi: ridurre i tempi dei processi, con forti interventi deflattivi, e cambiare il paradigma del sistema sanzionatorio. Sul versante dei meccanismi deflattivi fondamentale il nuovo istituto "dell'archiviazione meritata", già presente in molti paesi europei, che opera quando l'indagato pone in essere azioni riparative nei confronti della vittima o della lesione allo Stato. Di rilievo l'ampliamento dell'accesso ai riti alternativi, con l'eliminazione delle preclusioni soggettive e oggettive per accedere al patteggiamento.

Significativa la funzione di filtro affidata al pubblico ministero in sede di richiesta di archiviazione e al gup in sede di udienza preliminare: non mandare a giudizio senza una "ragionevole previsione di condanna". Funzionale all'obiettivo la revisione delle impugnazioni, con l'inappellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero, dove la corretta applicazione della legge può essere assicurata attraverso il ricorso in Cassazione e le limitazioni alla facoltà di appello per le parti private.

Importante da ultimo l'investimento sugli istituti della messa alla prova e sulla non punibilità per la tenuità del fatto. Sul versante della modifica del sistema sanzionatorio si potenzia il principio del carcere come extrema ratio, si investe sulle pene pecuniarie, sulle sanzioni alternative alla detenzione e sulla giustizia riparativa. Non dimentichiamo, come di recente ha evidenziato il garante dei diritti dei detenuti, che nelle nostre carceri oggi oltre mille detenuti scontano pene inferiori ad un anno ed oltre tremila pene inferiori a tre anni. Un mutamento di prospettiva che si spera possa diventare realtà, essendo stato recepito dal Governo.

Infine sulla prescrizione sono state indicate due strade alternative proprio per consentire "una migliore scelta del Governo e del Parlamento". La prima proposta, che agisce sulla sospensione della prescrizione nei diversi gradi del giudizio, è più in linea con le riforme del 2017 e del 2019, la seconda distingue invece nettamente tra prescrizione da un lato e tempi delle fasi processuali dall'altro. Il Governo ha raccolto solo in parte le proposte della commissione Lattanzi.

È evidente che nel passaggio dal campo tecnico a quello politico, vi è stata una mediazione tra diverse posizioni non del tutto conciliabili. In vista del dibattito parlamentare appare utile evidenziare i rischi di disfunzioni legati al risultato di questa mediazione, anche per la tenuta costituzionale del sistema nel suo complesso. Il Governo sembra essersi orientato, con qualche significativa differenza, più verso la seconda proposta della commissione Lattanzi condividendo il punto politico che l'ha ispirata: "Oggi la priorità è di ridurre i tempi di definizione dei giudizi, allineandoli agli standard europei".

Non dimentichiamo che le riforme sono strettamente legate all'approvazione del Pnrr, che impone l'obiettivo della riduzione del 25% dei tempi del processo penale. Ha scelto però, diversamente dalla commissione Lattanzi, di non investire nei meccanismi di deflazione processuale. Scompare infatti l'istituto dell'archiviazione meritata, viene ridotto l'accesso ai riti alternativi ed è eliminata la stretta sulle impugnazioni.

Mantenere la scelta della improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, senza prevedere adeguati meccanismi di deflazione, potrebbe comportare effetti non auspicabili, perché mantiene inalterati i gravosi carichi di lavoro delle Corti e sappiamo che già oggi almeno dieci Corti d'Appello non sarebbero in grado di rispettare tale termine.

È accettabile che a fronte di una condanna in primo grado per un reato grave, con un ampio termine di prescrizione, si rischi la dichiarazione di improcedibilità in appello per il mancato rispetto del termine di 2/3 anni previsto per la conclusione del giudizio? Per quanto l'irragionevole durata del processo meriti una soluzione non potendosi accettare, in presenza dell'interruzione della prescrizione, il rischio di avere un imputato sine die, vi è da dubitare sulla bontà di quella adottata dal Governo.

Una riforma di queste dimensioni non può prescindere dal potenziamento di istituti deflattivi, da una soluzione che elimini gli arretrati che gravano sugli uffici giudiziari e da risorse importanti in grado di far camminare il nuovo sistema sanzionatorio, i percorsi riparativi, l'applicazione delle misure alternative da parte del giudice fin dalla condanna. Con queste esigenze mi auguro che il Parlamento vorrà confrontarsi.

 

*Presidente aggiunta Ufficio Gip Tribunale di Milano