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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2022

“Il Parlamento reagisca ora, o altrimenti il nuovo Parlamento si impegni ad intervenire. I decreti attuativi riscrivono in modo sensibile la volontà del Parlamento consolidata nella legge delega”.

“I decreti delegati snaturano alcuni degli aspetti migliori della riforma Cartabia, e ne aggravano le parti peggiori”. È l’allarme della Giunta dell’Unione camere penali italiane che in una lunga nota analizza il testo. “Ancora una volta - scrivono i penalisti - i decreti attuativi riscrivono in modo sensibile la volontà del Parlamento consolidata nella legge delega. Il Parlamento reagisca ora, o altrimenti il nuovo Parlamento si impegni ad intervenire”.

Non va meglio nelle Commissione giustizia di Camera e Senato, che dovranno esprimere un parere entro i primi di ottobre (anche sul civile). Il M5s è orientato a votare contro il decreto legislativo di attuazione della delega penale, mentre in Senato il relatore al civile, Simone Pillon (Lega) ha riaperto il tema della mediazione nei processi in cui in famiglia ci sia stata violenza a danno della donna e dei minori, suscitando un contrasto con il Pd, con la senatrice Anna Rossomando, che era stata correlatrice alla legge delega.

Tornando alla nota dei penalisti, l’Unione riconosce che la Riforma Cartabia ha rappresentato un “argine contro le peggiori spinte populiste e giustizialiste”, tuttavia, aggiunge, “la disciplina del processo che rischia di consegnarci questa Legislatura presenta, alla luce dei decreti delegati per come concepiti e redatti, precisi profili di incompatibilità costituzionale”. I penalisti italiani segnalano dunque alla Commissione Giustizia della Camera e a tutte le forze parlamentari e politiche “la necessità di richiamare alla attenzione del Governo almeno le più rilevanti di queste criticità perché si possa proficuamente intervenire e risolverle ancora in questa fase di interlocuzione parlamentare”. Di seguito le principali criticità nella nota delle Camere penali.

Videoregistrazione o fonoregistrazione degli atti di indagine e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti - La delega Cartabia aveva recepito tale indicazione ma con l’art 362 comma 1 quater c.p.p., introdotto dal decreto attuativo, l’obbligo diviene una facoltà nella esclusiva disponibilità della persona chiamata a rendere dichiarazioni. Non solo: l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla disponibilità degli strumenti di riproduzione. Classico intervento destinato a sterilizzare il principio.

Processo a distanza - La stessa relazione illustrativa che accompagna i decreti afferma come si sia inteso estendere la portata della partecipazione a distanza facendone oggetto di una norma di carattere generale. L’introdotto art. 133 bis c.p.p. peraltro, non contiene alcun riferimento al consenso delle parti determinando il presupposto per future ambiguità interpretative. L’avvocatura penale ha sempre dichiarato la propria contrarietà a che i processi potessero svolgersi a distanza.

Mutamento del giudice e rinnovazione dell’assunzione della prova - In sede di decreti attuativi non si è inteso, sia pure nel rispetto della delega, di specificare i casi nei quali sia possibile derogare alla regola per la quale il nuovo giudice deve rinnovare l’assunzione della prova. Corollario del principio di immediatezza è che la persona sottoposta a processo possa interrogare e far interrogare i testimoni dinanzi al giudice della decisone.

Giustizia riparativa - Il punto di maggior criticità si raggiunge con l’inserimento nel codice di rito del nuovo art. 129 bis c.p.p.. Conforme alla delega e in linea con una concezione non strumentale dell’istituto sarebbe stata la previsione che riservasse l’iniziativa dell’accesso al percorso di giustizia riparativa al solo imputato. La disciplina di attuazione prevede invece che la proposta, in alcuni casi un vero e proprio ordine, possa provenire anche dal giudice e dal P.M. con le evidenti conseguenze sulla genuinità del consenso.

Impugnazioni - Lo schema di decreto dà pratica attuazione alle limitazioni all’accesso all’appello disciplinando nuovi adempimenti formali e sostanziali per la proposizione e il deposito dell’atto di impugnazione, sebbene l’ambizione di introdurre con questa riforma il principio della “critica vincolata” come condizione di ammissibilità sia stata sventata grazie al decisivo contributo critico e politico dei penalisti italiani. La dilatazione delle ipotesi di inammissibilità è un’autentica ossessione della magistratura italiana, in realtà già realizzata con la riforma Orlando (inammissibilità per a-specificità dei motivi).