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di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2023

Non è in contrasto con la Costituzione la norma della riforma Cartabia, secondo la quale lo sconto di pena per la mancata impugnazione si applica solo alle sentenze divenute definitive in primo grado, dopo l’entrata in vigore del Dlgs 150/2022.

La Cassazione, con la sentenza 16054/2023, sgombra il campo dai dubbi di costituzionalità, sollevati dal ricorrente, per l’irretroattività della legge più favorevole. La norma di favore, di cui si chiedeva l’applicazione, era l’articolo 442, comma 2 bis del Codice di rito penale, introdotto dal Dlgs 150/2022, in virtù del quale la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione, se la condanna non viene impugnata né dall’imputato (quando è possibile l’impugnazione personale) né dal difensore.

Un trattamento di favore che si applica alle sentenze divenute irrevocabili, per mancata impugnazione, dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, anche se pronunciate prima. E l’irrevocabilità si verifica, ovviamente, solo in assenza dell’impugnazione: un atto di parte che blocca il passaggio in giudicato. Nel caso esaminato non solo il ricorrente censurava la non retroattività della legge, ma la sua difesa chiedeva anche la remissione nei termini, per poter riavvolgere il nastro del processo e rinunciare ad un appello che comunque c’era stato.

Le censure sul supposto contrasto con la Carta, non erano dunque le uniche fuori fuoco, proposte dall’imputato condannato per il tentato omicidio della ex fidanzata. La Cassazione precisa che non è concepibile una richiesta di restituzione nel termine, scollegata dalla necessità di compiere un atto del processo che non sia stato compiuto per caso fortuito o forza maggiore, ma finalizzata solo a passare un colpo di spugna su un atto processuale tempestivamente proposto.

I giudici di legittimità colgono l’occasione per ricordare che lo scopo della norma è quello di ridurre la durata del procedimento penale. Un taglio dei tempi reso possibile dalla definizione della causa in primo grado, saltando la fase delle impugnazioni (appello, se previsto o giudizio di legittimità) “quando esse, alla luce della valutazione rimessa all’imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.