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di Giovanni M. Jacobazzi


Il Dubbio, 13 luglio 2021

 

La ministra della Giustizia Marta Cartabia sarebbe stata "avvertita" che l'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità avrebbe potuto creare alcuni problemi, almeno nella fase iniziale, al regolare svolgimento dei processi in Appello. Fonti qualificate hanno riferito al Dubbio che alla Guardasigilli, in occasione delle interlocuzioni preliminari in Parlamento, era stato suggerito di rivalutare il testo proposto a suo tempo da Andrea Orlando (Pd) che prevedeva delle interruzioni di fase al posto dello stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado voluto da Alfonso Bonafede.

L'antefatto è noto: per dare all'Italia i soldi del Recovery fund, l'Europa pretende la riduzione del 25 per cento dei tempi del giudizio penale, soprattutto nel secondo grado di giudizio.

La riforma approvata all'unanimità nell'ultimo Consiglio dei ministri e che approderà in Aula il 23 luglio prossimo ha allora previsto, per ridurre questi tempi, un paletto temporale di due anni per celebrare l'Appello. Il termine perentorio, con il carico di lavoro che giace nei Palazzi di giustizia e come evidenziato sia dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, e sia, in alcune recenti interviste, dall'avvocato Franco Coppi e dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, rischia però di creare grande confusione.

Fermo restando, infatti, il blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado previsto dalla riforma del 2019 voluta da Alfonso Bonafede, le nuove disposizioni inseriscono nel codice di procedura penale l'articolo 344 bis: "Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale". In pratica, il reato non si estinguerà per prescrizione ma ed essere cancellato sarà direttamente il processo se non dovesse terminare con una sentenza nel tempo di due anni in Appello e di un anno in Cassazione (purchè non riguardi reati puniti con l'ergastolo).

Ciò significherà l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, sia per i casi di condanna che di assoluzione. Salvo, comunque, il diritto dell'imputato di chiedere di proseguire, ovviamente con il non trascurabile né irrealizzabile rischio di non vedere la fine del processo. Fra le criticità evidenziate, dunque, il venir meno della regola del favor rei della successione di leggi penali nel tempo, principio che non conta sul piano delle norme di natura processuale, dove vale la regola del tempus regict actum.

Per superare l'impasse servirebbe una adeguata previsione transitoria, che "copra" tali contrasti. Salvato il blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado, che abrogherebbe il secondo comma dell'art 159 del codice penale, servirà introdurre nel codice il nuovo articolo 161 bis: "Cessazione del corso della prescrizione". ' Scambiare' l'estinzione del reato con l'estinzione del processo rischia, infatti, di portare con sé serie conseguenze al diritto di difesa. La Cedu aveva evidenziato ultimamente violazioni della presunzione di innocenza nell'ordinamento quando questo prevede la legittimità della pretesa risarcitoria della parte civile in caso di intervenuta prescrizione. La riforma Cartabia, introducendo un correttivo di natura processuale, sposta in caso di improcedibilità nella sede civile la pretesa risarcitoria, di fatto impedendo all'imputato di far valere la sua innocenza. Inoltre, non sono stati adeguatamente valutati gli effetti derivanti dall'esecuzione della pena - di natura sostanziale e attinente al reato - rispetto alle conseguenze meramente processuali della improcedibilità. Collocando l'effetto estintivo della prescrizione non più nel codice penale ma nel codice di procedura penale, la prescrizione è sparita per lasciare il passo all'improcedibilità. Il colpo di penna potrebbe sembrare ai teorici un bel modo di salvare l'accordo con i pentastellati, ma i dubbi interpretativi che si addensano su questa riforma sono tanti. Si spera solo che, con la discussione in Aula, vengano presto dissolti. Nell'interesse di tutti.