di Francesco Grignetti
La Stampa, 30 ottobre 2025
La riforma sancisce la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri. La novità sostanziale sarà l’Alta Corte disciplinare. Ultimi passi per la riforma della Costituzione che sancisce la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri. La legge, “Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura”, è forse l’unico caso di proposta che finisce il suo iter parlamentare nell’esatta formulazione con cui è uscita dal consiglio dei ministri e così depositata in Parlamento il 13 giugno 2024. Consta di 8 articoli, ma rivoluzionari per l’ordinamento giudiziario.
La magistratura penale sarà dunque spaccata in due carriere distinte. Da una parte la verticale di chi giudica (tribunali, corti di appello, Cassazione); dall’altra quella di chi indaga (procure, procure generali, procura generale presso la Cassazione). Finora erano stati frenati i passaggi di funzione da una area all’altra, e con la riforma Cartabia. E si prefigurano anche concorsi separati, e scuole di formazione differenziate, oltre a due Consigli superiori della magistratura. Resterà unica per entrambe le carriere solo la nuovissima Alta corte disciplinare, che sottrae all’autogoverno dei magistrati una funzione cruciale quale l’esame e le eventuali sanzioni degli errori nell’esercizio della giustizia.
Con la separazione delle carriere, il governo Meloni sostiene di avere chiuso un vecchio conto aperto nel 1989, quando Giuliano Vassalli trasformò il procedimento penale, da inquisitorio ad accusatorio. I contrari ci vedono solo un accanimento contro l’indipendenza della magistratura. La legge di riforma ribadisce che la magistratura costituisce comunque un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e specifica che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Ovvero da magistrati e da pubblici ministeri.
Resta fermo, come è oggi, che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”, ma si introduce il principio delle “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Tutto il resto è rinviato a legge ordinaria. Sia la disciplina del concorso (di qui il primo interrogativo: si terrà un unico concorso o due diversi?) sia la formazione dei magistrati (ci sarà un’unica Scuola Superiore della Magistratura o ne serviranno due?). Seguendo la logica della riforma, probabilmente tutto si sdoppierà perché sennò sarebbe vanificata la separazione così rigida delle carriere.
Si prevede una sola deroga alla separazione delle carriere: il Csm della carriera giudicante potrà nominare per meriti insigni quali consiglieri di Cassazione (e, quindi, giudici) anche magistrati appartenenti alla magistratura requirente, cioè pubblici ministeri, con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni. Sopravvive anche la possibilità, già prevista oggi, di nominare consiglieri di Cassazione per meriti insigni anche professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.
Sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura - Allo sdoppiamento delle carriere segue uno sdoppiamento dei Consigli superiori della magistratura: nascerà un Consiglio superiore della magistratura giudicante e uno della magistratura requirente, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica. Del primo farà parte di diritto il primo presidente della Cassazione; del secondo il procuratore generale della Cassazione. Assai macchinosa sarà la scelta dei membri dei due Csm. Un terzo saranno membri laici estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio). L’elenco dovrà essere predisposto entro sei mesi dall’insediamento del Parlamento e sarà compilato mediante elezione. Due terzi saranno membri togati, estratti a sorte tra tutti i magistrati. Per il Csm giudicante, saranno scelti tra gli oltre 7.000 giudici civili e penali. Per il Csm requirente, tra i 2.000 pubblici ministeri. Le modalità del sorteggio sono rinviate a una successiva legge ordinaria. Il vicepresidente di ciascun Csm dovrà essere eletto dall’organo stesso, scegliendo fra i componenti laici designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio, ossia i magistrati, durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I suoi componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti in albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Spetteranno a ciascun Consiglio superiore della magistratura le scelte su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e infine l’importantissimo conferimento di funzioni, ossia incarichi direttivi e semidirettivi.
Alta corte disciplinare - Novità sostanziale è la nuova Alta Corte disciplinare, che assorbe le funzioni disciplinari svolte dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Corte di Cassazione (dove attualmente si può ricorrere). Composizione dell’Alta Corte disciplinare: 15 giudici, di cui 3 laici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; 3 laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento stila in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento; 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio. Il presidente è eletto dall’Alta Corte tra i laici. I membri dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.
La carica di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con l’elezione al Parlamento, Parlamento europeo, un Consiglio regionale, e la partecipazione al Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Impugnazione delle decisioni dell’Alta Corte: contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. Illeciti disciplinari e aspetti procedurali: la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.











