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di Riccardo Mazzoni

 

Il Tempo, 30 giugno 2019

 

Nel marasma del cortocircuito giustizia-politica, la riforma della giustizia sembra un passaggio ineludibile, nonostante i tanti tentativi falliti. Impresa ai limiti dell'impossibile in questo Parlamento, anche se un gruppo di volenterosi sta portando avanti una legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere.

Ma quando ci saranno le condizioni politiche per un'organica riforma della giustizia, il legislatore potrebbe riprendere un ddl del 1998 con primi firmatari Leone, ex presidente della Repubblica, e Pera. Un ddl molto scarno che punta al cuore del problema ricordando che la Costituzione prevede una differenza di status fra giudici e pm: mentre i giudici sono soggetti solo alla legge e godono direttamente delle garanzie di inamovibilità e di distinzione solo per funzioni, il pm gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Fu questa la soluzione a cui giunse l'Assemblea costituente dopo un confronto anche aspro tra chi (lo stesso Leone) sosteneva la tesi dell'appartenenza del pm "al potere esclusivo" e chi invece voleva l'inclusione del pm nel potere giudiziario, con tutte le garanzie previste per i giudici. La tesi che prevalse fu quella di attribuire al pm uno status tale da non pregiudicarne la posizione di parte pubblica nel processo di rito accusatorio, che sarebbe arrivato solo 40 anni dopo con la riforma Vassalli ma che era già presente nel dibattito di allora. La Carta, quindi, marcò nettamente la distinzione tra le figure di giudice e pm, ma vennero entrambe inquadrate all'interno della magistratura ordinaria per garantirne l'indipendenza, restando così preclusa ogni possibilità di sottoporre tanto la magistratura ordinaria nel complesso, quanto i singoli uffici del pm al controllo del potere esecutivo.

Quando, nel 1989, si passò dal sistema inquisitorio al rito accusatorio, furono eliminati i casi di cumulo di funzioni giudicanti e requirenti in capo alla stessa persona e fu ridisegnato il ruolo processuale dei giudici e dei pm, separandoli in modo netto. Nel rito accusatorio, la posizione istituzionale del giudice "super partes" è infatti lontana anni luce da quella del pm, che pure dovrebbe essere imparziale prima dell'avvio delle indagini in forza dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma nel processo diventa necessariamente "parte", in quanto portatore dell'interesse punitivo dello Stato.

Il ddl Leone-Pera proponeva di separare nettamente il ruolo del pm da quello del giudice, anche per rispettare il principio della parità delle parti nel processo e quello della pienezza del diritto di difesa, che sono le premesse fondamentali per il "giusto processo" previsto dalla Costituzione. "Parità" deve significare equidistanza: "L'accusa, che è parte, è pari alla difesa, che è l'altra parte, se e solo se l'una e l'altra parte sono ugualmente distanti dal giudice, che è terzo e sopra le parti".

E non c'è dubbio che questa equidistanza venga turbata dall'appartenenza dei giudici e dei pubblici ministeri allo stesso ruolo e alla stessa carriera. Il problema non è l'imparzialità del giudice, ma la sua effettiva terzietà, che riguarda il ruolo istituzionale ricoperto.

Quindi, un giudice che appartiene allo stesso ruolo del pm può essere certo imparziale, ma non potrà mai essere terzo. Per garantire il diritto pieno alla difesa, dopo un quarto di secolo che ha visto l'affermarsi della gogna mediatico-giudiziaria, la separazione delle carriere è davvero l'ultima spiaggia della giustizia.