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di Giuseppe Maria Berruti

La Stampa, 18 giugno 2024

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, stabilisce l’articolo 112 della Costituzione. Segnando uno storico allontanamento da ogni sistema che sottoponga l’azione stessa ad una valutazione discrezionale. La questione, eterna, è ridiventata attuale. Essa è comunque, di grande importanza democratica e politica.

La repressione dei reati presuppone l’accertamento dei fatti che hanno preceduto un evento, in ipotesi cagionandolo. Si parte da quello che può essere delitto. Il cadavere di una persona che riporta ferite può essere dato il prodotto dell’intento, portato a termine, di uccidere. Oppure può essere frutto di suicidio, o ancora, di uso imprudente di armi. Esso è, in ogni caso, indizio il quale segna la possibilità che vi sia stato un delitto.

A fronte di questa possibilità, accertata secondo regole codificate, il pubblico ministero deve procedere. Per stabilire dentro un meccanismo attentamente regolato dalla legge, che garantisce anche l’imputato che non c’è, e che non è detto vi debba essere, circa la completezza e la imparzialità dell’accertamento. Si serve del lavoro della polizia giudiziaria, valutandone gli esiti e stabilendone le conseguenze processuali. Dunque, con l’osservazione di tutte questo complesso di regole, svolge una indagine al termine della quale decide se chiedere un giudizio nei confronti di un cittadino, oppure il non luogo a procedere per non esservi delitto.

Questo delicato, costoso, complesso meccanismo di poteri e di garanzie, serve a far sì che l’esercizio della giurisdizione penale sia consapevole delle garanzie di difesa. È il rispetto della difesa che caratterizza una giurisdizione democratica rispetto ad una giurisdizione tout court, che può anche essere efficace. Ma che è cosa diversa da quella della nostra Costituzione.

La giurisdizione è uno dei costi della democrazia. Essa mette la forza dello Stato, la sua capacità di essere legittimamente violento, dentro un sistema di posizioni forti del cittadino: i diritti. Polizia e giudice contano meno della legge. Il rapporto tra le funzioni dello Stato è impostato anzitutto sulla loro legalità.

Il tema, oggi, è la cosiddetta separazione delle carriere, che sostanzialmente si tradurrebbe nella distinzione non soltanto processuale, oggi esistente, tra giudicante ed inquirente, ma anche sostanziale. La quale porterebbe ad una formazione di base del pubblico ministero diversa da quella giudicante e quindi, nel dispiego del suo lavoro e della sua carriera, sottoponendolo ad un organo diverso da quello che governa, segue, giudica i magistrati giudicanti. La magistratura inquirente sarebbe un corpo nuovo, che oggi non esiste. Non sarebbe più soltanto una funzione giudiziaria specifica rispetto ad altra. Sarebbe il corpo al quale verrebbe assegnata la funzione della iniziativa penale. Retto da un suo proprio ordinamento, e non più da regole facenti parte dell’ordinamento giudiziario.

La questione è di principio. Essa legittima le contrapposizioni tipiche delle questioni di questa natura. Il rischio è che in qualche modo essa divenga esclusivamente ideologica.

Io parto dalla osservazione per la quale il Governo si sta occupando di un problema reale: le disfunzioni della giustizia. Intendiamoci, la migliore, ideale giustizia, che potessimo realizzare, comunque implicherebbe un certo numero di insufficienze. La sensibilità delle democrazie si verifica anche da come reagiscono alle insufficienze medesime. Esse non sono tollerabili. La lotta per il diritto, in questo senso, è davvero eterna.

L’obiettivo dovrebbe essere anzitutto di tener conto della distinzione essenziale tra magistrato inquirente e poliziotto che opera nella indagine. Sono due diverse funzioni dello Stato. Metterle, come può accadere, dentro una giustizia separata in due corpi, nella inevitabile vicinanza di funzioni, può portare a percorrere un cammino inverso a quello che il diritto di difesa, e gli avvocati, hanno compiuto. Mettere all’inquirente un abito professionale obiettivamente diverso da quello del giudice significa creare un genus oggi tutto da riempire. E questo, credo, comporterebbe un costo politico enorme, rischi di inconvenienti ancora non conosciuti, ed un indebolimento, possibile almeno, del sistema costituzionale della giustizia. Che difficilmente coprirebbe la fase investigativa affidata alla polizia. Perciò, sarà bene far ragionare tutti i protagonisti del processo penale.