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di Annamaria Villafrate

studiocataldi.it, 5 aprile 2022

Approvato dalla Camera il testo unificato delle proposte di modifica avanzate in materia di ergastolo ostativo che estende i benefici anche a chi non collabora con la giustizia e prevede novità in materia di liberazione condizionale.

La Camera dei deputati, giovedì 31 marzo ha approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 1951, 3106, 3184 e 3315 relativo alla disciplina dell’ergastolo ostativo, materia che è oggetto di riforma da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario che lo prevede e da quando la Corte di Giustizia UE ha dichiarato il contrasto della disciplina dell’istituto con l’art. 3 della Cedu. Sia la Consulta che la Corte UE hanno infatti sollecitato una riforma in materia.

Vediamo quindi, in base all’analisi del testo unificato, quali sono le modifiche più importanti apportate alla disciplina dell’ergastolo ostativo attraverso la modifica dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, dell’art. 2 del dl n. 152/1991 convertito nella legge 203/1991 e dell’art. 25 della legge n. 646/1982.

Benefici anche a chi non collabora con la giustizia - Le modifiche più rilevanti all’istituto dell’ergastolo ostativo iniziano dalla modifica dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario contenuto nella legge n. 354 del 1975. Il comma 1 bis viene sostituito interamente disponendo che i benefici contemplati dal comma 1 della norma, ossia l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (così come la concessione delle attenuanti di cui all’art. 323 bis c.p.) potranno essere concesse anche ai detenuti e agli internati che non collaborino con la giustizia a condizione che:

- tengano una condotta carceraria regolare;

- partecipino al percorso rieducativo;

- dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e alle riparazioni di tipo pecuniario conseguenti al reato (o l’impossibilità di provvedervi);

- sia dimostrata la dissociazione rispetto all’organizzazione criminale di appartenenza tale da escludere la persistenza di collegamenti con l’attività criminale, eversiva o terroristica di provenienza così come con il contesto in cui il reato è stato commesso o il pericolo di riprendere collegamenti anche indiretti e con terzi, in considerazione delle condizioni personali e ambientali del detenuto.

Il giudice di sorveglianza nel valutare la concessione dei benefici accerta anche la sussistenza di iniziative del detenuto in favore delle vittime sia nella modalità risarcitoria che riparativa.

Benefici premiali per delitti diversi - I benefici premiali (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) previsti dal primo periodo del comma 1 dell’art. 4 bis, precisa il nuovo periodo aggiunto al comma 1, si applicano a chi collabora con la giustizia “in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati.”

I reati contemplati dal comma 1 primo periodo sono in particolare “i delitti per finalità di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell’ordine democratico con il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 c.p., art. 12, commi 1 e 3 TU dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al dlgs n. 286/1998, art. 291-quater TU in materia doganale di cui al DPR n. 43/1973, art. 74 TU disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza di cui al DPR n. 309/1990.”

Concessione dei benefici e pareri del PM - Al comma 2 dell’art. 4 bis vengono aggiunte nuove disposizioni in cui si specifica che il giudice, prima di decidere sull’istanza per la concessione dei benefici, deve chiedere il parere:

- del PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado;

- in caso di condanna per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il giudice acquisisce inoltre informazioni da parte dalla direzione dell’istituto in cui l’istante è detenuto o internato e dispone, nei suoi confronti, nei confronti degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche eventualmente svolte e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Pareri, informazioni ed esiti degli accertamenti sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere però prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.

Nell’ipotesi in cui, dai suddetti accertamenti emergano però collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, o sussiste il pericolo del ripristino di tali collegamenti, il condannato è onerato dal fornire prove contrarie al riguardo.

Liberazione condizionale e art. 4 bis legge 354/1975 - I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’art. 4-bis della legge n. 354/1975, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso art. 4-bis commi 2, 2 bis e ter.

Fermi restando poi i requisiti e i limiti di pena di cui all’art. 176 c.p. ai fini della concessione della liberazione condizionale e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 304/1982 (che prevede il riconoscimento della liberazione condizionale al detenuto che durante l’esecuzione della pena tenga un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento), i soggetti condannati al 4 bis “non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.”