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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 27 aprile 2022

Giro di boa per la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura: approvato alla Camera, il ddl passa al Senato. Con alcune novità introdotte dall’aula rispetto alla commissione Giustizia.

Giro di boa per la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura: approvato ieri alla Camera (328 voti a favore, 41 contrari e 25 astenuti), il ddl passa al Senato. Con alcune novità introdotte dall’aula rispetto alla commissione Giustizia: addio sorteggio dei collegi per l’elezione del Csm; per i componenti laici la parità di genere va garantita fra i candidati e non fra gli eletti; salta il collocamento in ruolo separato presso l’avvocatura generale dello Stato per i magistrati che hanno ricoperto incarichi elettivi o di Governo o apicali come capo di gabinetto di un ministro. Confermati invece: fascicolo performance di giudici e pm; voto unitario della componente-avvocati sulla valutazione dei magistrati; stop nomine a pacchetto per gli incarichi di vertice; poteri al procuratore nell’organizzazione dell’ufficio; addio alle porte girevoli con la politica; separazione più netta tra funzione requirente e giudicante.

Estinzione e riabilitazione. Rientrano nella delega le modifiche all’ordinamento della magistratura. Immediatamente precettive, invece, le norme sugli illeciti disciplinari: punito il pm che induce l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà non trasmettendo al giudice elementi rilevanti “per negligenza grave e inescusabile”. Ma scatta l’estinzione dell’illecito per la toga-lumaca che rispetta il piano di smaltimento dell’arretrato adottato dal capo dell’ufficio, mentre può ottenere la riabilitazione il giudice o il pm sanzionato con ammonimento o censura.

Criteri di priorità. Delegata a Palazzo Chigi la riduzione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Possibile diventare consigliere di Cassazione dopo dieci anni e non più sedici di esercizio delle funzioni di merito; quanto al massimario, metà dei componenti dell’ufficio può essere destinata a svolgere funzioni giurisdizionali. Per gli uffici giudicanti di tutta Italia, poi, le tabelle organizzative valgono per quattro anni invece di tre; in quelli requirenti il procuratore deve predisporre un “progetto organizzativo dell’ufficio” con “le misure” necessarie a garantire “l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale”. Il tutto indicando “criteri di priorità” le notizie di reato da trattare con precedenza: pesano i criteri generali deliberati dal Parlamento, il numero degli affari da trattare, la specificità del territorio e le risorse disponibili.

Passaggio di funzioni. Il magistrato può cambiare di funzione - tra giudicante e requirente - una sola volta entro il nono anno di attività. Il paletto non vale se si passa dal penale al civile e viceversa. Nessuna limitazione per il conferimento delle funzioni di legittimità. Al Csm i togati salgono da sedici a venti e i laici da otto a dieci. E il sistema elettorale dei primi diventa un misto di proporzionale e maggioritario: i collegi sono determinati con decreto del ministero della Giustizia almeno quattro mesi prima del voto. Chi fa parte della commissione disciplinare non può entrare in quella che conferisce incarichi di vertice. Per i magistrati fuori ruolo il tetto è su numero complessivo e durata degli incarichi extra-giurisdizione.

Addio funzioni. Arriva il divieto di esercitare contestualmente funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, sia per cariche elettive nazionali e locali, sia per gli incarichi di governo nazionali, regionali e locali. A fine mandato le toghe che hanno assunto cariche elettive non possono più tornare a svolgere alcuna funzione: i magistrati ordinari sono collocati fuori ruolo. Chi si è candidato senza essere stato eletto non potrà tornare a lavorare nella regione per tre anni.