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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2026

La Cassazione, ordinanza n. 4944 depositata oggi, ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 573-comma 1-bis, cod. proc. pen. La Cassazione prende di petto uno dei capisaldi della riforma Cartabia del codice di procedura penale: la regola per cui quando l’impugnazione in Cassazione riguarda i soli interessi civili, la decisione transita alle Sezioni civili della Suprema Corte. Secondo l’ordinanza n. 4944 depositata oggi, la previsione comporta un cambio di sistema che può mettere in crisi alcune garanzie costituzionali del processo: il giudice naturale, la durata del processo, il principio di ragionevolezza. Per queste ragioni la Suprema corte ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione Edu - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573-comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il caso - Un imputato veniva assolto, in Tribunale, dall’accusa di lesioni personali aggravate. La parte civile impugnava la sentenza ai fini del risarcimento (art. 576 c.p.p.). La Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile perché fuori termine. A quel punto la parte civile ha proposto ricorso in Cassazione. La Sezione penale (della Cassazione) lo ha ritenuto non inammissibile e, in applicazione della riforma Cartabia (art. 573, comma 1-bis c.p.p.), lo ha trasferito alla sezione civile.

La decisione - Ricevuto il ricorso, la Sezione civile ha rilevato che la questione in realtà riguarda norme processuali penali (il termine di impugnazione); ma anche che a questo punto non è possibile tornare indietro con una irragionevole “navetta” in spregio al principio di ragionevole durata. La norma in discussione stabilisce che “quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile”. Per la Cassazione così si determina un “radicale mutamento del trattamento processuale”, con un “effetto sostanzialmente abrogante dell’art. 622 cod. proc. pen.”.

Prima della riforma, l’art. 622 c.p.p. prevedeva che la Cassazione penale decidesse il ricorso, anche se riguardava solo gli interessi civili, usando le regole del processo penale. Se accoglieva il ricorso e annullava la decisione sul risarcimento, rinviava la causa al giudice civile di appello, che decideva nel merito. L’art. 573, comma 1-bis c.p.p. divide il giudizio di cassazione in due fasi: una davanti alla sezione penale, che stabilisce che il caso rientra nella norma e che il ricorso non è inammissibile, e una davanti alla sezione civile, che decide sulle relative questioni. Per i giudici si tratta di un “macchinoso meccanismo”, in luogo di quello “più rapido ed efficiente” stabilito dall’art. 622 cod. proc. pen., che “presenta profili di sospetta incostituzionalità”. Le possibili violazioni riguardano i principi di: immutabilità del giudice, ragionevolezza, ragionevole durata del processo, disparità di trattamento tra situazioni analoghe e giudice naturale.

Per la Suprema corte il sistema tradizionale basato sull’art. 622 c.p.p., in cui la Cassazione penale decide il ricorso e poi rinvia al giudice civile per la decisione nel merito, è certamente conforme alla Costituzione. E anche la nuova norma dell’art. 578, comma 1-bis c.p.p. si inserisce coerentemente in questo schema. Diverso invece il caso dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p.: l’innovazione, scrive la Corte, ha “effetti dirompenti”. Al posto del rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello della sola fase rescissoria (in conseguenza dell’esito positivo di quella rescindente dinanzi alla Cassazione penale), si stabilisce “la trasmigrazione del ricorso dinanzi alla sezione civile della Corte di legittimità, in seguito al giudizio di ‘non inammissibilità’ formulato dalla sezione penale, con effetti lesivi degli evocati principi di rilevanza costituzionale sul piano del trattamento processuale della fattispecie”.