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di Sara Occhipinti*

altalex.com, 14 settembre 2026

Il provvedimento consentirà più opportunità di lavoro per i detenuti e favorirà i progetti a valore sociale in collaborazione tra amministrazione penitenziaria e enti privati. In arrivo una riforma del regolamento penitenziario che consentirà più opportunità di lavoro per i detenuti, e favorirà i progetti a valore sociale in collaborazione tra amministrazione penitenziaria ed enti privati. Il 2 settembre scorso è stato pubblicato il parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 01616/2026) sulla bozza del decreto elaborato dal Ministero della Giustizia. Il 28 agosto scorso, nell’adunanza della Sezione consultiva per gli Atti normativi, il Consiglio di Stato ha esaminato la bozza di decreto messo a punto dal Ministero della Giustizia per riformare l’attuale regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) e migliorare la formazione professionale e la collaborazione con soggetti privati per lo svolgimento delle attività lavorative dei detenuti.

I criteri normativi - La base normativa del testo elaborato da Via Arenula si trova all’art. 37 del Decreto-legge n. 48/2025 che ha abilitato il Governo ad apportare con regolamento le opportune modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario, fissando i seguenti criteri:

  • promozione del lavoro anche per il tramite della “interazione con l’iniziativa economica privata”
  • semplificazione delle relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie;
  • possibilità per l’amministrazione penitenziaria di “apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici”;
  • riconoscimento ai fini curricolari e della relativa formazione professionale delle prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
  • accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
  • valorizzazione della collaborazione con i consigli nazionali di alcuni ordini professionali con il CNEL e con il Garante dei detenuti per diffondere la conoscenza delle iniziative legislative ed amministrative per il reinserimento dei detenuti.

I dati alla base del provvedimento - Su un totale di 63.499 detenuti al 31 dicembre scorso erano 21709 (pari al 34%) quelli coinvolti in attività lavorative, di cui 18.580 alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, e il 70,1% impegnati nella prestazione di servizi di istituto. L’aspetto critico che la bozza di decreto intende rimediare riguarda proprio la concentrazione dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione, in impieghi di modesta valenza formativa e professionalizzante rispetto al lavoro svolto per datori esterni, e con scarso riconoscimento del valore del lavoro dei detenuti all’esterno del carcere.

Per assicurare ancora meglio la funzione rieducativa della pena, è stato ritenuto opportuno:

  • ampliare e diversificare le opportunità lavorative e di formazione professionale dei detenuti;
  • rafforzare il raccordo tra amministrazione penitenziaria, mercato del lavoro esterno e soggetti, pubblici privati e del terzo settore che partecipano all’organizzazione delle lavorazioni penitenziarie.

I contenuti del decreto - Seguendo questi obiettivi, lo schema di decreto, interviene su cinque distinti profili:

  • disciplina dei corsi di formazione professionale, con possibilità di accordi anche con ulteriori soggetti di diritto pubblico o privato accreditati presso la Regione o provincia autonoma di competenza o abilitati alla formazione professionale;
  • promozione attiva delle occasioni di lavoro: con compiti in tal senso distribuiti tra il DAP e al Provveditore regionale;
  • disciplina delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati, anche con soggetti privati e cooperative sociali, con regole prestabilite su: modalità di utilizzo delle attrezzature e dei locali, verifica dell’adempimento degli obblighi, durata delle convenzioni e modalità di rimborso di costi indiretti dell’amministrazione. Per la prestazione dei servizi interni è prevista l’applicazione del Codice dei contratti pubblici se la convenzione è stipulata con soggetto che non sia ente del terzo settore;
  • riformulazione del superato obbligo del lavoro per i condannati e i sottoposti a talune misure di sicurezza;
  • ampliamento delle forme di attività individuali ammesse, prevedendo, in alternativa all’ordinaria attività lavorativa, la possibilità di svolgere attività artigianali, intellettuali, artistiche o di produzione per autoconsumo.

Prossimi step - Secondo le indicazioni contenute nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 01616/2026) il Ministero della Giustizia dovrà acquisire il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, e riformulare il testo in alcuni punti.

*Avvocato