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di Vincenzo Lippolis


Il Dubbio, 6 giugno 2020

 

La riforma del Csm è venuta alla ribalta dopo le recenti, non commendevoli vicende che hanno coinvolto alcuni dei suoi membri. È questione non nuova che torna ciclicamente, ma che non si è mai risolta. Rimane costante negli anni la critica all'organo di autogoverno della magistratura ordinaria di esercitare le proprie competenze in maniera corporativa, di essere condizionato da trattative e da scambi tra le correnti.

Il ministro della giustizia si è impegnato a presentare un disegno di legge che modifichi la situazione attuale. Da quel che si sa, l'idea centrale è quella di intervenire con una legge ordinaria sul sistema elettorale del Consiglio e sui criteri di nomina per gli uffici. Per rompere le incrostazioni corporative, appare tuttavia opportuno modificare l'articolo 104 della Costituzione nella parte in cui disciplina la composizione dell'organo.

Come è noto, il Csm è composto da tre membri di diritto (il Presidente della Repubblica che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della cassazione), da venti componenti eletti dai magistrati e dieci eletti dal Parlamento in seduta comune. È la netta prevalenza dei componenti "togati" il nodo che si deve sciogliere.

A tal fine sarebbe utile riprendere una proposta avanzata nel 2008 dall'ex presidente della Camera, Violante, e prevista in un disegno di legge dei senatori Compagna e Del Pennino: attribuire al Presidente della Repubblica la competenza a nominare un terzo dei membri non di diritto del Consiglio, facendo eleggere gli altri due terzi in numero uguale dai magistrati e dal Parlamento. Si avrebbe così una composizione che riecheggerebbe quella della Corte costituzionale. La nomina presidenziale di un terzo dei componenti darebbe maggiore spessore e significato alla presidenza dell'organo da parte del capo dello Stato e, provenendo da un organo di garanzia, potrebbe svolgere una funzione equilibratrice, evitando la prevalenza dello spirito corporativo e correntizio o la possibile influenza della politica.

Per evitare la critica di voler rendere minoritaria la componente dei magistrati si potrebbe poi prevedere che i componenti di nomina presidenziale non debbano necessariamente appartenere alle categorie degli eleggibili dal parlamento (professori universitari in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio), ma possano essere anche dei magistrati. Starà al prudente giudizio del capo dello Stato bilanciare le nomine di sua competenza.

Il problema della più idonea composizione del Consiglio superiore della magistratura non è di oggi, ma fu oggetto di attenta analisi, di incertezze e di opinioni divergenti in seno alla Costituente. Da un lato, non si voleva far correre il rischio di una angusta chiusura di tipo corporativo, dall'altro, si temeva di scalfire l'indipendenza della magistratura.

Non è inutile ricordare però che il progetto elaborato dalla Commissione dei settantacinque prevedeva una composizione paritaria tra "togati" e "laici" e che solo un emendamento presentato in assemblea dall'onorevole Scalfaro fissò la proporzione due terzi e un terzo. Prevedendo un intervento equilibratore del Presidente della Repubblica si potrebbe sciogliere il dilemma che si erano posti i costituenti.