di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2020
Corte di cassazione - Sezione II - Ordinanza 1 settembre 2020 n. 18188. In caso di minori stranieri nati in Italia, il giudice nel decidere sul rimpatrio dei genitori, o anche solo di uno, deve far prevalere la presunzione di vulnerabilità dei figli minori sulle norme che regolano il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale.
La Cassazione, con l'ordinanza 18188, rafforza la posizione dei minori che sono nati e che frequentano le scuole in Italia estendendo il principio della cosiddetta comparazione attenuata, affermato per la protezione umanitaria. Un criterio di giudizio che si risolve in una relazione di proporzionalità inversa tra due fatti giuridicamente rilevanti "ed impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva della persona interessata e la situazione oggettiva che deriverebbe dal suo eventuale rimpatrio". Partendo da questo presupposto i giudici di legittimità accolgono il ricorso di una coppia di albanesi, contro il via libera, dato in ogni grado di giudizio, al loro rimpatrio.
Il permesso di soggiorno chiesto per ricongiungimento familiare era stato negato perché i giudici non avevano rilevato i gravi pregiudizi per lo sviluppo psicofisico dei bambini in caso di rientro in Albania. Per la Cassazione però la dimostrazione dei gravi motivi alla quale può essere subordinata l'autorizzazione a restare in Italia (Dlgs 286/1998, articolo 23) può ritenersi necessaria quando la famiglia non è ancora presente sul territorio nazionale.
Mentre le gravi ragioni e dunque il pregiudizio per i minori è presunto quando, come nel caso esaminato, i figli sono nati in Italia dove frequentano le scuole. Va allora assicurata una tutela tarata sull'età e sull'integrazione sociale. La Cassazione afferma che "va presunta la vulnerabilità dei minori nati in Italia che siano integrati nel tessuto socio territoriale e nei percorsi scolastici, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare".
Il giudice di merito deve applicare il criterio della comparazione attenuata, in base al quale la vulnerabilità del minore prevale sulle norme in tema di diritto di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Va tenuto prima di tutto presente il danno che un'eventuale rimpatrio provocherebbe sul minore e sulle sue aspettative di vita nel paese in cui è nato, allo stesso modo, considerando che il minore di 18 anni non può essere espulso, il pregiudizio che deriverebbe da un eventuale allontanamento dei genitori o anche solo di uno.
Il giudice non può dunque, come avvenuto nel caso esaminato, non considerare l'effetto del rimpatrio in un contesto socio territoriale con il quale il minore non ha alcun rapporto. La Suprema corte precisa ancora che è irrilevante, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la circostanza che l'esigenza espressa dai ricorrenti non abbia un carattere temporaneo. Nulla vieta, infatti, se necessario un successivo riesame. Sempre tenendo presente che oggetto del giudizio "è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano".










