di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2026
Il tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità alla Consulta Rinvio facoltativo della pena in caso di condizioni inumane di detenzione. Questo l’obiettivo della ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale sollecitando la Consulta a una sentenza additiva. Il provvedimento, datato 4 marzo prende atto delle condizioni del carcere di Sollicciano (celle afflitte da copiose e frequenti infiltrazioni di acqua ed infestate da insetti e, in alcuni casi, da roditori e, per lo più, in condizioni igieniche gravemente compromettenti, oltre alla ristrettezza dello spazio, di soli 9 metri quadrati) e del fatto che il detenuto le cui condizioni erano oggetto del giudizio non poteva accedere a misure alternative alla detenzione.
La norma di riferimento è l’articolo 147 del Codice penale che disciplina l’istituto del rinvio dell’esecuzione della condanna, da una parte ammettendone un’area applicativa assai estesa quanto ai soggetti, sono compresi anche i condannati all’ergastolo, dall’altra è invece assolutamente tassativo sui casi che lo legittimano. Così il tribunale di sorveglianza “è chiamato in definitiva a dover dare applicazione al principio di non disumanità della pena in un caso in cui, pur ricorrendo i parametri in fatto di un trattamento disumano e degradante, così come verificati in casi analoghi dalla costante giurisprudenza della Corte europea, dimostratosi inefficace il rimedio “ordinario” apprestato dall’ordinamento (reclamo giurisdizionale), non può ricorrere all’istituto della sospensione facoltativa della pena poiché, non lamentando il detenuto una “grave infermità fisica” (...) tale ipotesi non si trova ricompresa tra quelle tassativamente previste dalla norma”.
La pena, sottolinea il tribunale fiorentino, è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità, “di talché la pena inumana è “non pena” e, dunque, va necessariamente sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato”. Ogni pena eseguita in condizioni di inumanità, osserva il provvedimento, non può mai essere coerente con la finalità rieducativa perché “la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni di degrado e di insalubrità, produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa, non inducendo nel condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato, consente l’instaurazione di una normale vita di relazione”.
Del resto, la sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo, datata 2013, imponeva all’Italia l’adozione di misure per rimediare a condizioni degradanti di detenzione, con l’invito a dotarsi di un sistema di ricorsi interni che, per il tribunale, potrebbe proprio consistere nel procedimento di rinvio facoltativo.









