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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2025

La Corte già nel 2013 pronta a pronunciarsi per evitare pene in condizioni inumane. La condizione di degrado e sovraffollamento strutturale delle carceri italiane è tale da violare sistematicamente l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che impone agli Stati membri di assicurare condizioni detentive conformi alla dignità delle persone e all’umanità che deve sempre caratterizzare l’esecuzione della pena. Lo ha rilevato il Tribunale di sorveglianza di Firenze che, con un’ordinanza del 4 marzo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 147 del Codice penale e 47-ter, comma 1-ter, dell’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975), per violazione degli articoli 2, 25, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in collegamento all’articolo 3 Cedu, nella parte in cui non prevedono l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando “la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità”.

Il caso riguardava un detenuto del carcere di Sollicciano, nei cui confronti i giudici avevano già accertato due anni prima la situazione di detenzione in condizioni inumane e degradanti, imponendo all’amministrazione penitenziaria di adottare un “piano attuativo” per risolvere la situazione: un invito rimasto inascoltato. La condizione era anche aggravata dal fatto che molti lavori di risanamento dell’istituto erano sospesi da tempo e dal tasso di sovraffollamento.

Il Tribunale di sorveglianza ha quindi deciso di chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi, con una sentenza additiva, sulla possibilità che, in queste situazioni di particolare degrado e sofferenza, sia consentito ai detenuti di accedere alle misure del differimento della pena o della detenzione domiciliare, con un’estensione applicativa degli istituti già previsti dall’ordinamento in favore dei condannati affetti da gravi patologie o ad altri soggetti fragili (donne in stato di gravidanza o madri di figli piccoli o persone affette da grave deficienza immunitaria), integrando la disciplina del differimento della pena dettata dal Codice penale.

E che la situazione nelle carceri italiane sia allarmante lo certificano i dati pubblicati sul sito del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, che registrano un incremento delle presenze negli istituti di pena da 53.758 unità nel 2021 a 62.841 nel 2025 (+16,9%), con i decessi “per cause da accertare” saliti dai 246 del 2024 ai 254 del 2025. La parola torna quindi alla Consulta, che già nel 2013, investita di una questione analoga, con la sentenza 279/2013 aveva rilevato la necessità che il legislatore si attivasse in tempi brevi per dotare l’ordinamento di strumenti idonei a evitare che l’esecuzione della pena si svolgesse in condizioni tali da violare la dignità delle persone, in contrasto con i principi della Costituzione (articolo 27) e del diritto europeo (articolo 3 Cedu), riservandosi “nel caso di inerzia legislativa (…) in un eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”.

A 12 anni distanza, queste parole, alle quali il decisore politico non ha dato seguito, suonano come una censura, che potrebbe portare la Corte ad accertare l’incostituzionalità prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, mettendo in mora il legislatore con un’ordinanza- monito. È ciò che è accaduto nella vicenda che ha portato al superamento dell’”ergastolo ostativo”: sotto la pressione di un provvedimento di questo tipo della Consulta, il Parlamento ha approvato, nel 2022, la riforma dell’ostatività penitenziaria.