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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 25 aprile 2024

Il caso Cospito ha riportato alla luce il tema del 41 bis, un regime detentivo speciale caratterizzato da misure restrittive volte a recidere i collegamenti dei detenuti con la criminalità organizzata. Nonostante l’acceso dibattito, il 41 bis sembra essere tornato nell’ombra, con la situazione dei detenuti sottoposti a tale regime che rimane poco conosciuta e dibattuta. Parliamo di un’analisi dettagliata a cura dell’associazione Antigone e che la ritroviamo nel ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione Antigone ricorda che il 41 bis si applica a detenuti condannati o imputati per reati gravi, come terrorismo o associazione mafiosa, per i quali vi sia concreto pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata. Il regime prevede la detenzione in sezioni speciali, con limitazioni ai contatti con l’esterno e controlli serrati. L’applicazione avviene tramite decreto motivato del ministero della Giustizia e ha una durata di quattro anni, rinnovabile per periodi di due.

Tuttavia, l’analisi di Antigone evidenzia come il 41 bis abbia ormai assunto i connotati di un regime ordinario, perdendo il suo carattere di eccezionalità. I dati mostrano un numero stabile di detenuti sottoposti al regime negli ultimi anni (circa 700), con un elevato numero di rinnovi automatici e detenuti che vi permangono per lunghi periodi, anche l’intera pena.

La specialità del 41 bis si traduce in una rigida regolamentazione della vita detentiva, frutto di un intreccio di norme, circolari e disposizioni. L’ultimo intervento propriamente normativo risale a quindici anni fa, con la Legge 15 luglio del 2009 n. 94, la quale ha dettato la configurazione vigente del regime speciale. Le modifiche legislative hanno costantemente ricevuto interpretazioni dalla Corte costituzionale, che hanno influenzato significativamente la struttura del 41 bis per garantirne la conformità costituzionale. Inoltre, sono state emesse varie circolari dall’Amministrazione penitenziaria e persino disposizioni specifiche dai direttori carcerari. La circolare n. 3676/ 6126 del 2017, in particolare, rappresenta un esempio di questa ‘ burocratizzazione dei diritti’. Essa detta norme minuziose su ogni aspetto della quotidianità, dalla dimensione delle pentole alle modalità di fruizione dei libri e dei giornali. Ancora più restrittive sono le misure per i detenuti di alto profilo, che scontano il regime in “aree riservate” con contatti ancora più limitati. Un esempio emblematico è la modalità “a due”, dove un detenuto svolge il ruolo di ‘dama di compagnia’ per un altro.

L’obiettivo primario del 41- bis è quello di recidere i collegamenti con la criminalità organizzata e garantire l’ordine e la sicurezza. Tuttavia, le modalità di attuazione del regime e le sue implicazioni sui diritti dei detenuti sollevano numerose criticità. L’eccessiva burocratizzazione, la limitazione dei contatti sociali e sensoriali, l’isolamento prolungato, pongono dubbi sulla compatibilità del 41 bis con i principi di umanità e rieducazione carceraria sanciti dalla Costituzione.

Inoltre, l’elevato numero di rinnovi automatici e la lunga permanenza in regime speciale di molti detenuti alimentano il timore che il 41 bis si sia trasformato in una sorta di “ergastolo bis”, svuotandolo del suo carattere di eccezionalità e rischiando di violare il principio di proporzionalità della pena Il 41 bis rappresenta un dilemma complesso, che richiede un confronto aperto e onesto tra le esigenze di sicurezza e i diritti dei detenuti. La sua applicazione deve avvenire in modo rigoroso e proporzionato, con una verifica attenta e periodica della sussistenza dei presupposti che ne giustificano l’utilizzo. L’analisi di Antigone porta alla necessità di ripensare il regime in chiave di effettiva rieducazione e reinserimento sociale, evitando che diventi un sistema di mera afflizione e isolamento. Solo con un approccio laico e costruttivo può portare a una riforma del 41 bis che coniughi sicurezza e rispetto dei diritti umani.