di Eriberto Rosso*
Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2019
Giornate di astensione appena concluse, programmazione di prossimi scioperi, richieste esplicite al mondo politico. Sono le misure messe in campo dall'Unione delle Camere Penali insieme a oltre centocinquanta professori in materie di diritto delle Università italiane contro la nuova legge che di fatto abroga la prescrizione.
Dai profili di illegittimità costituzionale alla presunzione di innocenza, dal ruolo della difesa alla funzione rieducativa della pena. I principi giuridici "sotto attacco" sono molti e delicatissimi. Il contrasto a un'idea violenta del diritto penale, come ci spiega Eriberto Rosso segretario dell'Ucpi, non si fermerà fino a che il Parlamento non decida di introdurre meccanismi per ridurre il numero dei processi al dibattimento, garantendo allo stesso tempo effettività del contraddittorio.
La previsione dell'estinzione del reato dopo un periodo determinato di tempo caratterizza tutti gli ordinamenti penali moderni. Laddove l'istituto non abbia natura sostanziale, con buona pace dei detrattori nostrani, alle decadenze che determinano l'improcedibilità dell'azione penale è riservato il compito di calmierare la potestà punitiva dello Stato, che altrimenti si protrarrebbe all'infinito facendo gravare sul cittadino sottoposto a processo le inefficienze della macchina giudiziaria e le scelte (arbitrarie) degli Organi di accusa. Eppure il nostro Parlamento ha inteso approvare una legge che in poche righe abroga una disciplina complessa, di fatto abolendo la prescrizione, ancorché per il tramite di un improvvido richiamo al meccanismo di una sospensione infinita dopo la sentenza di primo grado.
L'indignazione contro tale legge è di tutta la comunità dei giuristi. Con la Unione delle Camere Penali l'hanno manifestata oltre centocinquanta professori in materie di diritto delle Università italiane segnalandone al Presidente della Repubblica i profili di illegittimità costituzionale e ricordando che la nuova disciplina è destinata a travolgere il principio di presunzione di innocenza, a grandemente ridurre gli spazi della difesa allontanando le scansioni temporali dedicate alla ricostruzione dei fatti, a mortificare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena chiamando ai rigori dell'esecuzione persone ben diverse da quelle ritenute autori del fatto reato a lunghissima distanza dal fatto.
Con argomentatissimo parere, a esso richiesto, il Consiglio superiore della magistratura ha spiegato le ragioni della propria contrarietà e tale posizione è stata, in buona sostanza, fatta propria dalla stragrande maggioranza dei magistrati. Noi avvocati, sotto le insegne della Unione delle Camere Penali italiane, abbiamo dato conto in documenti e delibere della nostra avversione, e abbiamo indetto più giornate di astensione, l'ultima serie delle quali appena conclusa, e altre iniziative sono in programmazione. Le rassegne stampa consegnano le manifestazioni delle giornate di astensione davvero aperte alla cittadinanza e alla società civile. In un tempo buio nel quale la legislazione è informata da una idea violenta del diritto penale (più fattispecie, più pene, più carcere, meno diritti), esiste una cultura che si fa propugnatrice di un diritto penale liberale e della necessità del rafforzamento delle garanzie difensive nel processo.
I trentacinque canoni che compongono il nostro Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo rappresentano la summa di questa cultura e anche uno strumento per spiegare che cosa significhi il diritto all'oblio, il diritto a non essere per sempre in balia della macchina giudiziaria, anche nell'interesse delle persone offese che pure hanno la legittima aspettativa di una risposta di giustizia in tempi ragionevoli, spiegando loro che è proprio delle culture autoritarie consegnare esclusivamente a un arcigno processo penale la risposta al torto subito, così rinunciando a costruire risposte istituzionali alle complessità del nostro tempo e affrontando i problemi sociali. Temi complessi che non sempre è possibile tradurre in modo semplice ma che diventano immediatamente comprensibili quando il riferimento è ai principi generali consacrati nella nostra Costituzione.
Per questo nelle prossime settimane ci recheremo davanti ai luoghi della Politica a chiedere a chi ha il potere di iniziativa di cancellare quella legge, poiché sui principi non sono ammesse mediazioni.
Per resistere una rozza vulgata, praticata anche da qualche pulpito qualificato, su una sorta di abuso del diritto che spingerebbe la difesa tecnica, soprattutto nei processi dei colletti bianchi, a iniziative processuali lecite nella forma ma infondate nella sostanza per perdere tempo ai fini della prescrizione, noi delle camere penali abbiamo appena concluso, in collaborazione scientifica con l'istituto di ricerca Eurispes, un importante monitoraggio nei Tribunali italiani, su un esteso campione di processi, per documentare le vere ragioni della irragionevole durata dei processi; esse sono da attribuirsi praticamente in via esclusiva alla macchina giudiziaria, all'Ufficio del pubblico ministero e all'Ufficio del giudice.
Abbiamo presentato i dati al nostro congresso di Taormina, non a caso intitolato "Imputato per sempre" e ne affineremo l'analisi nei prossimi giorni con una pubblicazione ragionata; intanto vale la pena ricordare che il numero più significativo delle prescrizioni si consuma nella fase delle indagini preliminari, che l'incredibile durata della fase dibattimentale è data dalla cattiva organizzazione della macchina giudiziaria e ribadire che ogni esigenza difensiva diversa dalla pratica del ruolo processuale, importa la sospensione del tempo di prescrizione.
La ragionevole durata del processo che indirettamente è garantita anche dalla prescrizione, è un diritto dell'imputato che deve sapere entro tempi ragionevoli se lo Stato lo ritenga colpevole o innocente di una accusa contro di lui mossa in termini chiari e precisi, la risposta deve avvenire da parte di un giudice terzo dinanzi al quale, in oralità e immediatezza, è raccolta la prova in contraddittorio tra le parti. Per rendere effettivo tutto questo, l'avvocatura penale ha avanzato alcune proposte, condivise dalla magistratura associata: rafforzamento della funzione di filtro dell'udienza preliminare attraverso la ridefinizione della regola di giudizio dell'articolo 425 del Cpp, l'estensione dei casi per i quali è possibile il ricorso ai riti alternativi con la previsione di ulteriori riduzioni di pena a seconda della fase nella quale interviene la richiesta, nuovi parametri per la prova condizionata nel giudizio abbreviato, con riferimento ai concetti di rilevanza e specificità della prova o del tema di prova proposto, una nuova depenalizzazione in materia contravvenzionale. Abbiamo poi sottolineato la necessità di un intervento che renda certo il tempo delle indagini e il tempo per l'esercizio dell'azione penale prevedendo un controllo di giurisdizione sulla data di iscrizione nel registro notizie di reato; una organizzazione degli uffici giudiziari che garantisca l'immutabilità del giudice della prova con quello della decisione. Il Governo espressione della precedente maggioranza ha approvato, salvo intese, un disegno di legge che sulla giustizia penale ha richiamato solo alcune di tali proposte, immaginando un intervento così limitato e per alcuni aspetti contraddittorio con le sue stesse premesse, sostanzialmente un pannicello caldo.
Ora, essendo intervenuta una nuova maggioranza, che almeno in una delle sue componenti dovrebbe avere idee diverse su prescrizione, riforma del processo, modalità di esecuzione della pena, pare si intenda proporre una nuova sintesi. Se il Parlamento rinuncerà all'idea "dell'imputato per sempre", e si vorranno introdurre meccanismi per ridurre il numero dei processi al dibattimento, al contempo garantendo effettività del contraddittorio, noi saremo interlocutori attenti e propositivi.
*Segretario dell'Unione camere penali italiane









