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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 28 agosto 2026

Cinque anni e dieci giorni di custodia cautelare, un’assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto, nessuna riparazione. Il caso di Rocco Femia porta allo scoperto una delle asimmetrie meno difendibili del nostro ordinamento: la stessa condotta che, nel processo penale, si è rivelata priva di significato probatorio diventa, nel giudizio riparatorio, la ragione per cui lo Stato nulla deve. Non è un errore dei giudici: è il modo in cui la legge è scritta. Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale costruiscono un indennizzo, non un risarcimento.

Presuppongono l’assoluzione con formula di merito ma escludono il diritto quando l’interessato abbia dato causa alla detenzione con condotta dolosa o gravemente colposa; il tetto è fissato in 516.456,90 euro, tradotto dalla giurisprudenza in circa 235 euro per giorno di ingiusta detenzione. La clausola di esclusione ha una logica autonoma rispetto all’accertamento penale ed è proprio questa autonomia, in astratto legittima, a produrre l’esito paradossale quando la grave imprudenza viene individuata non in un contegno processuale ma in relazioni personali e parentali che la sentenza di merito aveva espressamente ritenuto inidonee a fondare alcunché.

La comparazione aiuta a collocare il punto di rottura. In Francia l’articolo 149 del code de procédure pénale riconosce a chi ha subito detenzione provvisoria conclusa con non-lieu, relaxe o acquittement definitivi il diritto alla riparazione integrale del pregiudizio morale e materiale, senza alcun massimale legale. Le cause di esclusione sono tassative: irresponsabilità ex articolo 122-1 del code pénal, amnistia successiva alla misura, prescrizione sopravvenuta alla liberazione, contemporanea detenzione per altra causa, autoaccusa volontaria per coprire il vero autore. Nessuna clausola di colpa grave. Decide il primo presidente della corte d’appello, con ricorso entro dieci giorni alla Commission nationale de réparation des détentions istituita presso la Cour de cassation (articolo 149-3).

La Germania adotta il modello opposto quanto al quantum e affine al nostro quanto ai filtri. Il paragrafo 7, comma 3, dello StrEG liquida forfettariamente 75 euro per ogni giorno iniziato di privazione della libertà, importo elevato nel 2020 e oggi oggetto di un progetto di riforma; il paragrafo 5, comma 2, esclude l’indennizzo per chi abbia causato la misura con dolo o colpa grave. Ma la grobe Fahrlässigkeit è ancorata a condotte processuali determinate, come dichiarazioni mendaci o silenzio su circostanze discolpanti, non a una valutazione diffusa delle frequentazioni dell’indagato.

La Spagna ha vissuto una parabola istruttiva. L’articolo 294 della Ley Orgánica del Poder Judicial limitava l’indennizzo a chi fosse assolto per inesistenza del fatto contestato. Con la sentenza 85/2019 del 19 giugno 2019 il Tribunal Constitucional ha dichiarato incostituzionali quell’inciso e quello ad esso collegato, per contrasto con gli articoli 14 e 24.2 della Costituzione: distinguere fra inesistenza oggettiva del fatto e mancata prova della partecipazione significa fondare il diniego su un giudizio che intacca la presunzione di innocenza.

Inghilterra e Galles rappresentano l’estremo restrittivo. La section 133 del Criminal Justice Act 1988, come modificata nel 2014, riconosce la compensation solo se un fatto nuovo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il richiedente non ha commesso il reato: soglia che nella prassi respinge la quasi totalità delle istanze. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Nealon e Hallam contro Regno Unito dell’11 giugno 2024, ha escluso la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ritenendo decisivo soltanto che la motivazione del diniego non imputi al richiedente una responsabilità penale.

Negli Stati Uniti il canale federale, disciplinato dai paragrafi 1495 e 2513 del titolo 28 dello United States Code, richiede un certificate of innocence e impone un tetto di 50.000 dollari per anno di detenzione, elevato a 100.000 per il braccio della morte. Vi si legge una clausola familiare: il richiedente deve provare di non aver provocato il proprio processo per misconduct or neglect. Il quadro che ne emerge non è quello di un’Italia isolata. Quasi tutti gli ordinamenti conoscono un filtro soggettivo e l’articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione europea impone una riparazione effettiva per la detenzione illegittima, non un indennizzo automatico dopo ogni assoluzione. La differenza è di tecnica normativa prima che di sensibilità: dove il filtro è tipizzato, per condotte processuali determinate o elenchi chiusi, esso seleziona; dove è affidato a una clausola generale applicata ex post, può riassorbire l’assoluzione e svuotarla dall’interno. Il caso Femia mostra il costo della seconda opzione. Un sindaco assolto, riconosciuto dal Collegio d’appello come autore di atti amministrativi frontalmente ostili al clan, resta senza ristoro perché quei rapporti che il giudice penale ha ritenuto non provare nulla bastano, altrove, a provare tutto. Se una riforma è pensabile non passa dall’abolizione della colpa grave (che una sua ragionevolezza la conserva) ma dalla sua tipizzazione e dal divieto di fondarla su elementi che il giudizio di merito abbia espressamente valutato e disatteso. Altrimenti la riparazione resta ciò che oggi appare: una promessa costituzionale che l’ordinamento riconosce in linea di principio e recupera, quasi sempre, nel momento in cui dovrebbe pagarla.

*Avvocato, Direttore Ispeg