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Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2025

Giustizia - Violazione art 3 CEDU - Letto a castello - Spazio disponibile - Movimento del detenuto in cella - Compromissione – Risarcimento. Dal punto di vista dell’accertamento della compromissione della possibilità di movimento del detenuto nella cella rileva allo stesso modo lo spazio occupato dal letto singolo, così come di quello occupato dal letto a castello. L’ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto. Si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno. Corte di Cassazione, pen., sez. I, Sentenza del 03 aprile-2025, n. 12849

Carceri e sistema penitenziario - Libertà personale - Detenzione in condizioni inumane e degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi fissi - Rilevanza - Necessità di considerare anche il letto singolo. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 35-ter; Cedu, articolo 3). In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all’interno della camera di pernottamento, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri, esiste per vincolo convenzionale una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’articolo 3 della Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore ai tre metri quadrati; mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (cfr. sezioni Unite, 24 settembre 2020, ministero della Giustizia in c. Commisso). Al riguardo, per la determinazione dello spazio a disposizione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano non solo i letti a castello, ma anche il letto singolo del soggetto ristretto, in quanto anch’esso arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. Corte di Cassazione, pen., sez. I, Sentenza del 18 marzo 2024, n. 11207

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi fissi - Rilevanza. Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. Corte di Cassazione, pen., sez. U, Sentenza del 19 febbraio 2021, n. 6551