di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2020
Per la Cassazione, sentenza n. 30936, è un bene pericoloso possibile fonte di danno e - come un'arma - anche di responsabilità penale. L'auto è un bene "pericoloso", "potenzialmente" fonte di "danno" e anche di responsabilità "penale", per cui prima di darla in prestito si deve svolgere una indagine, che sia dimostrabile, sulla idoneità della persona a ricevere le chiavi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 30936 depositata il 6 novembre (segnalata per il "Massimario"), confermando il sequestro di un veicolo dato in prestito a un "conoscente" che ne aveva poi fatto un uso contrario alla legge.
Secondo il Gip di Potenza che, a sua volta, aveva respinto il ricorso contro la misura cautelare, il ricorrente - legale rappresentante di una azienda di trasporti - "non aveva provato la propria buona fede circa l'uso del veicolo da parte di terzi, né che questo non potesse essere addebitato ad una sua negligenza". Il proprietario si era difeso sostenendo di averlo prestato a uno "stimato imprenditore" locale nonché "uomo per bene" che glielo aveva chiesto per trasportare della legna presso la sua abitazione, mentre poi "tradendo la fiducia accordatagli", ne aveva fatto un uso illecito, procedendo a una attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come accertato dai Carabinieri.
In generale, per la III Sezione penale, il proprietario di un bene "in sequestro" che ne rivendichi la restituzione "non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l'estraneità formale all'indagine, ma ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente".
Un onere che, prosegue la decisione, il Gip ha correttamente ritenuto non assolto dal momento che il soggetto aveva riferito d'aver prestato un mezzo di trasporto (peraltro di "significativa capienza") "ad uno sconosciuto", ossia a una persona che - sebbene identificata - era nota alla ricorrente come "imprenditore stimato" soltanto per sentito dire, "per quanto è dato sapere".
L'ordinanza, conclude la sentenza, ha così inteso affermare il principio di diritto che la Cassazione condivide secondo cui "il proprietario che cede a terzi la disponibilità di un bene in sé pericoloso, possibile fonte di danno e di responsabilità, anche penale (come un veicolo o un'arma), deve previamente accertarsi dell'idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato, delle finalità sottese alla consegna, svolgendo quindi una verifica - la cui prova non potrà esser rimessa alle sue sole parole - che attesti l'adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso, l'unico in forza del quale lo stesso soggetto potrà non esser chiamato a rispondere dell'eventuale illecito poi commesso dal terzo con il bene medesimo".











