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di Gennaro Grimolizzi

Il Dubbio, 22 luglio 2026

Il civilista Di Ciommo distingue la posizione dei rapinatori da quella dei congiunti: “Non hanno contribuito a causare il danno”. Il nodo dell’articolo 1227. La condanna in via definitiva del gioielliere Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione ha fatto emergere anche la questione del risarcimento danni in favore delle famiglie dei due rapinatori uccisi e del terzo ferito durante l’assalto del 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. “La questione del risarcimento dei danni in favore delle famiglie dei rapinatori uccisi - dice al Dubbio Francesco Di Ciommo, avvocato e professore ordinario di Diritto privato all’Università Luiss di Roma - costituisce un problema nel problema.

Sul piano sociologico, o anche solo morale, è legittimo che più di qualcuno possa ritenere che non sia giusto che l’ordinamento giuridico consenta ai congiunti dei rapinatori di ottenere un risarcimento, visto che le vittime dell’episodio delittuoso hanno commesso a loro volta un reato così determinando la reazione per loro fatale”.

Sul piano tecnico-giuridico, osserva il professor Di Ciommo (che è anche prorettore della Luiss), la questione va però inquadrata in termini diversi. “L’articolo 1227 del codice civile - spiega l’accademico -, al primo comma, stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. E al secondo comma che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Tali previsioni si applicano sia nel caso della responsabilità contrattuale, sia nel caso di responsabilità extracontrattuale, e ciò alla luce di quanto disposto dall’articolo 2056 del codice civile.

Ciò significa che, anche in un caso come quello che stiamo commentando, ai rapinatori, con tutta probabilità, non sarebbe spettato alcun risarcimento se fossero rimasti in vita ma feriti, e ciò in quanto con la loro condotta avevano contribuito in modo determinante a causare l’evento fatale e, quindi, ai sensi del richiamato secondo comma dell’articolo 1227. Diverso è invece il discorso per i famigliari, che non hanno posto in essere condotte che hanno contribuito a cagionare il danno. Mi rendo conto che è difficile accettare il diverso piano sul quale la legge pone i rapinatori e i loro famigliari, ma dal punto di vista tecnico la questione è pacificamente questa”.

Il caso Roggero sta dividendo l’opinione pubblica italiana. Il rischio che alcune vicende spesso vengano presentate in maniera troppo tecnica o, al contrario, troppo superficiale apre la strada a commenti demagogici e populisti. “La condanna in via definitiva di Mario Roggero - commenta Francesco Di Ciommo - inevitabilmente ha scatenato commenti, polemiche e, più in generale, prese di posizione di vario tipo, non solo a livello politico. Il tema dei limiti giuridici al diritto di autodifendersi è da tempo discusso sia a livello penalistico che civilistico, non solo in Italia, ma anche in molti altri Paesi. Il punto, per l’ordinamento, è trovare il giusto equilibrio tra il bisogno individuale a tutelare la incolumità propria e dei propri cari e l’esigenza collettiva a che, nell’esercizio del diritto di autodifesa, non si travalichino certi limiti.

E infatti nel nostro ordinamento diverse norme, sia del codice penale che del codice civile, riconoscono la scriminante della legittima difesa, e cioè consentono al singolo di arrecare una lesione a un terzo, se lo si fa al fine di difendere legittimamente sé o altri, senza subire gravi conseguenze. A complicare il discorso, tuttavia, vi è il fatto che spesso, come in questo caso, la lesione all’incolumità o addirittura alla vita, dell’aggressore si realizza in modalità tali da non consentire di affermare che realmente l’incriminato stesse esercitando il suo diritto alla difesa, ad esempio perché l’offesa viene realizzata mentre l’aggressore sta scappando e ha, dunque, rinunciato alla sua azione criminale. Il punto è che in quei contesti non si è ovviamente lucidi, sicché a posteriori la dinamica appare chiara, ma al momento dei fatti l’interessato magari non percepisce effettivamente l’aggressione come realmente terminata. Insomma, parliamo davvero di vicende complesse, da esaminare caso per caso. Ogni generalizzazione, a mio avviso, è sbagliata”.

Come spesso accade, si chiedono interventi legislativi dopo alcuni gravi fatti di cronaca. La normativa sui risarcimenti, collegata al caso Roggero, ha provocato anche la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La tendenza a intervenire sull’onda emotiva è da mettere in conto. “Si tende sempre - aggiunge il professor Di Ciommo - a intervenire sull’onda emotiva. È successo in merito alla terribile vicenda di Grinzane Cavour così come per tante altre. È inevitabile nel momento storico attuale, in cui social network e populismo dettano la linea.

Non è colpa di nessuno, questo è il mondo di oggi, che ci piaccia o meno. Il legislatore, volendo, potrebbe intervenire per legiferare in materia ampliando il perimetro attuale della legittima difesa, e cioè attraverso norme interpretative con le quali si potrebbe chiarire in modo più puntuale in quali casi operi la scriminante della legittima difesa, magari anche laddove l’offesa in sé abbia perso di immediata concretezza ma sia ancora percepita come tale”.

Di Ciommo fa un esempio: “Si potrebbe valorizzare maggiormente l’offesa percepita o la perdita di lucidità che può avere chiunque, se aggredito violentemente e di sorpresa. Certo, poi bisognerebbe vedere se la norma prodotta sia idonea a superare il vaglio del Capo dello Stato prima e della Corte Costituzionale poi, se quest’ultima fosse chiamata ad occuparsene, come appare probabile. Insomma”, conclude il professore, “si tratta di materia e tematica tutt’altro che semplice da affrontare, perché le sensibilità sono molteplici e gli interessi in gioco e contrapposti tanti e delicati”.