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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2024

Rispetto alla vecchia legge Pecorella il divieto riguarda solo alcuni casi Torna l’inappellabilità del pubblico ministero, seppure in versione ridotta rispetto all’assai contestata legge Pecorella del 2006. Da domani, la pubblica accusa non potrà più presentare appello contro tutte le pronunce di assoluzione emesse nei procedimenti per reati a citazione diretta. Il riferimento è ai casi di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla detenzione. Per questi reati l’azione penale si esercita concitazione diretta davanti al giudice monocratico.

Al Pm, come unica chance di impugnazione, resta il ricorso per Cassazione. Un po’ più nel dettaglio, l’area dei reati per i quali, in caso di proscioglimento, è cancellato un grado di giudizio è assai ampia. Comprende, per esempio, la violenza e resistenza a pubblico ufficiale, l’istigazione a delinquere, la rissa, le lesioni personali stradali, le violazioni di domicilio, il furto aggravato, il danneggiamento, la truffa, l’appropriazione indebita, la ricettazione. Nel catalogo rientra anche l’omessa dichiarazione, compreso il caso del sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro.

La vecchia legge Pecorella escludeva che il Pm potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ameno che non venissero scoperte nuove e decisive prove dopo il giudizio di primo grado. La legge venne censurata dalla Corte costituzionale (sentenza 26/2007), sostenendo che l’abrogazione del potere di appello del Pm si presentava generalizzata (“perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi”) e unilaterale (“perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo”).

La legge 114 prova a rispondere a questi rilievi, circoscrivendo l’ambito d’applicazione, valorizzando nello stesso tempo le argomentazioni della commissione Lattanzi che, nel mettere a punto lo schema di riforma del Codice di procedura penale - poi in larga parte fatto proprio dall’ex ministra Marta Cartabia (che tuttavia non accolse questa specifica proposta) - sottolineavano come il controllo del Pm poteva essere limitato al ricorso per Cassazione; in un contesto, oltretutto, di limitazione delle facoltà di impugnazioni, anche delle difese.

In materia di impugnazioni, peraltro, la legge Nordio cancella la norma della Cartabia sul deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio, da effettuare contestualmente all’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori. Il deposito di specifico mandato a impugnare è limitato al difensore d’ufficio dell’imputato assente.