altalex.com, 1 ottobre 2025
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza proposta nell’interesse di una donna, detenuta in espiazione della pena dell’ergastolo, in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen, volta ad ottenere il differimento pena per ragioni di salute, la Corte di cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 23 settembre 2025, n. 31812 - nell’accogliere la tesi difensiva che si doleva del fatto di non aver avuto tempo di esaminare la relazione sanitaria, su cui era fondato il diniego, in quanto pervenuta lo stesso giorno dell’udienza e dell’illogicità della motivazione che aveva ritenuto adeguata l’assistenza nel carcere ordinario anziché ammetterla in un centro clinico penitenziario esterno.
Ha affermato il principio secondo cui anche nei confronti di detenuti sottoposti a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. e con elevatissimi profili di pericolosità sociale, il giudice dell’esecuzione deve svolgere una verifica in concreto dell’adeguatezza delle cure sanitarie assicurabili “qui et nunc” in istituto (o in centro clinico penitenziario) e del rispetto del senso di umanità della pena. Ne consegue che non è legittimo motivare il rigetto del differimento (o della detenzione domiciliare umanitaria) sul solo richiamo alla pericolosità se, in fatto, lo status quo detentivo non garantisce le cure necessarie, integrando il rischio di trattamento inumano o degradante.











