di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2026
Accolta la richiesta di conoscere le ragioni dello spostamento. Se il trasferimento di un detenuto affetto da gravi patologie psichiche pregiudica la continuità del trattamento sanitario e delle cure prestate in carcere, l’interessato ha diritto a conoscere i motivi che hanno determinato la decisione dell’amministrazione penitenziaria, per eventualmente sindacarne la legittimità mediante il reclamo previsto dall’articolo 35-bis dell’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975). Lo ha deciso il Magistrato di sorveglianza di Genova con l’ordinanza emessa il 9 ottobre 2026, decidendo in sede di rinvio, dopo che la Cassazione, con la sentenza 6439 del 13 maggio 2026, aveva annullato una precedente pronuncia di inammissibilità.
La Suprema corte aveva, invece, ritenuto che la tutela prevista dall’articolo 35-bis potesse riguardare qualsiasi comportamento dell’Amministrazione penitenziaria che comporti un pregiudizio attuale e grave all’esercizio di un diritto soggettivo.









